Inaugurazione anno TAR: il neo presidente su “politica ostile”

“Oramai da qualche anno la classe politica assume posizioni di aperta ostilità fondate sulla convinzione che il giudice amministrativo tenda ad erodere indebitamente la sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione”. E’ uno dei passaggi della relazione del nuovo presidente del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Umberto Realfonzo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018.

Così il nuovo presidente del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Umberto Realfonzo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, nella sede regionale dell’Aquila. In prima fila il presidente della Regione, Marco Marsilio. E’ stata l’occasione per fare il punto sull’attività dell’organo di giurisdizione amministrativa, competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengano lesi un proprio interesse legittimo, composto da giudici amministrativi di primo grado.

Realfonzo ha reso noto che nel 2018 a fronte di 524 ricorsi sono state emesse 436 sentenze. I decreti decisori sono stati 128 e i decreti collegiali 44.

Dalla relazione è emersa una diminuzione delle pendenze rispetto all’anno precedente, nonostante il fatto che dal 2016 il numero dei togati assegnato alla sezione abruzzese del Tar sia diminuito di due unità.

“Il giudice amministrativo finisce per creare molti scontenti e si trova, di conseguenza, inevitabilmente esposto al fuoco incrociato della classe amministrativa, dei titolari di interessi privati e dei rappresentanti di quelli collettivi – ha continuato il nuovo presidente del Tar che ha respinto al mittente le accuse della classe politica. Per Realfonzo “non mancano i casi di pubblica amministrazione il cui l’agire è illegittimo, capzioso, equivoco, contraddittorio, e viola i canoni dell’imparzialità” senza per questo dimenticare la buona amministrazione”.

Il nuovo presidente del Tribunale amministrativo regionale Realfonzo, affrontando il tema dell’immigrazione, ha detto che “Le norme ordinamentali nazionali e sovranazionali non garantiscono allo straniero il diritto di entrare e risiedere in un determinato Paese, e pertanto gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati gravi. Tuttavia il Tar ha in numerose sentenze affermato che “il potere di revoca del permesso di soggiorno, va bilanciato in modo proporzionale con il diritto alla vita familiare del ricorrente, dei suoi congiunti, in modo tale da effettuare una valutazione comparativa tra il bene giuridico della pubblica sicurezza e l’esigenza di prevenire minaccia all’ordine pubblico”.

Il presidente Realfonzo , in merito all’obbligo vaccinale, ha aggiunto che “L’orientamento del Tar in materia di obbligo vaccinale quale requisito di accesso alla scuola dell’infanzia, è stato quello di non consentire la riammissione. Il legislatore, a fronte di due interessi contrapposti quali il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia, e il diritto alla salute pubblica, perseguita attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della cosiddetta ‘immunità di gregge’, ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela dei minori che,per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi. Ne consegue che nelle decisioni del Tar il diritto all’educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a causa della necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico, è stato ritenuto recessivo dal “preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica a fronte di interesse della stessa bambina non vaccinata che oggi esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono loro compiti di cura”.