Ricorso comunali Pescara: voto da ripetere in 27 sezioni, ecco quali

Ricorso comunali Pescara: voto da ripetere in 27 sezioni (vedi sotto quali). Il commento del sindaco Masci

Il Tar Abruzzo accoglie parzialmente il ricorso contro il risultato delle elezioni di Pescara del 2024 e dispone “annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a Sindaco e Consiglieri
Comunali”, oltre a “obbligo di ripetere il procedimento elettorale” per 27 sezioni.

Le sezioni in cui il voto dovrà essere rinnovato sono:
2, 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 90, 95, 117, 137, 140, 145, 157, 166, 169.

“Fino alla nuova proclamazione, a seguito del rinnovo parziale delle elezioni, gli attuali organi
elettivi comunali continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili”, si legge. I giudici hanno trasmesso tutto in
Procura per valutare la sussistenza di ipotesi di reato.

Nelle altre sezioni contestate si considereranno i voti del riconteggio effettuato dalla Prefettura.

Per i plichi manomessi (sezioni 9, 22, 25, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 64, 72, 73, 84, 109, 123, 157, 159, 161, 169), si trasmette il tutto alla Procura per le attività di competenza.

La parcella del perito che ha dovuto verificare tutte le schede dovrà essere pagata dal Comune.

Né il Comune né gli eletti del centrodestra contro interessati, che hanno partecipato al giudizio, hanno contestato eventuali voti non assegnati al candidato Masci e al centrodestra. Questa mancata contestazione fa sì che anche gli eventuali pochi voti attribuiti in meno a Masci non possano essere corretti.

Il ricorso era stato presentato da due cittadini vicini all’ex candidato sindaco Carlo Costantini e dalla ex consigliera Pd Stefania Catalano.  Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva disposto un approfondimento istruttorio per circa 24 delle 170 sezioni dalle quali sarebbero emerse irregolarità nelle procedure di spoglio.

Ritenuto necessario acquisire un supplemento di verifica, in aprile era stata fissata al 23 maggio la nuova trattazione, udienza poi rinviata.

Le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 erano state vinte al primo turno da Carlo Masci, alla guida di
una coalizione di centrodestra, che aveva superato la soglia del 50% per 584 voti. Il ricorso era stato presentato da due cittadini vicini al candidato sindaco di centrosinistra, Carlo Costantini, e da una ex consigliera comunale, che avevano contestato presunte irregolarità in più dei due terzi dei seggi.
La Corte d’Appello dell’Aquila, tra l’altro, nelle scorse settimane ha cancellato dall’albo 14 presidenti di seggio per i troppi errori commessi.
Il Tar Abruzzo – Sezione di Pescara, nelle circa cento pagine del pronunciamento odierno, analizza le irregolarità emerse in 27 delle 170 sezioni pescaresi. Al centro della sentenza c’è il concetto di prova di resistenza: “Il numero di 584 voti in più rispetto a 30.952 – si legge – deve essere individuato come soglia ai fini della prova di resistenza, nel presente giudizio, avendo consentito la elezione al primo turno ed evitato il cosiddetto ballottaggio”.
“Una volta che la prova di resistenza è superata – si legge ancora – le operazioni elettorali devono essere ripetute in tutte le sezioni in cui si è riscontrato il vizio ritenuto grave, pur se ha coinvolto poche schede. Superata appunto la prova di resistenza, l’interesse tutelato è la piena autenticità
del voto nella interezza del corpo elettorale”.
Il numero di schede “sulle quali vi è assoluta incertezza”, scrivono i giudici amministrativi, “supera di per sé il numero necessario ai fini della prova di resistenza, senza alcun bisogno di ipotizzare un effetto moltiplicatore ipotetico dell’uso, di tutte o di alcune di esse, come cd. scheda ballerina (che peraltro è solo una delle modalità di illecito nel procedimento elettorale)”.

E ancora: “sommando tutte le schede coinvolte nelle sezioni sopra illustrate, anche con una
semplice operazione matematica, il risultato è evidente e supera ampiamente la prova di resistenza (superando nel complesso ampiamente le 1000 unità di schede coinvolte), e ciò senza considerare tutte le ulteriori numerosissime irregolarità che hanno caratterizzato la presente tornata, e che il Collegio e il verificatore hanno ritenuto non sostanziali, al fine di conservare il risultato elettorale”.

La dichiarazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci, sulla sentenza del TAR:

“Prendo atto della sentenza del Tar di Pescara, che ha annullato le elezioni in 27 sezioni su 170 per errori formali dei Presidenti di seggio. A una prima lettura la sentenza appare travisare fatti e numeri, è distorta nelle motivazioni, errata nelle conclusioni, ma soprattutto non rispettosa della volontà popolare, dato che il riconteggio dei voti ha confermato la vittoria al primo turno del sindaco con 494 voti in più del 50% (derivante da una vittoria piena in 163 sezioni su 170, oltre il 95% delle sezioni).

Il Tar ha amplificato a dismisura meri errori di verbalizzazione dei Presidenti, che non dovrebbero mai poter incidere sul voto, considerandoli invece elementi sostanziali e dirimenti per l’annullamento del voto stesso. Tutto ciò crea un vulnus pericoloso perché non si parla mai dei voti dei cittadini regolarmente risultanti dal riconteggio. Se dovesse passare il ragionamento fatto dal Tar tutte le elezioni italiane dovrebbero essere annullate, perché non contano i voti (in questo caso mai messi in discussione da nessuno), ma gli errori effettuati (sempre) dai Presidenti di seggio successivamente al voto. Per questi motivi annuncio da subito ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza affinché venga riconosciuto il voto sostanziale dei cittadini rispetto agli errori formali dei Presidenti, che ci sono stati e ci sono sempre in ogni elezione, Nel frattempo, come stabilito dal Tar, continuerò serenamente a svolgere il mio ruolo di sindaco, seppur per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili”.