Abruzzo: la sentenza del Tar sul ricorso di D’Alfonso contro TUA

Nuovo capitolo nella vicenda relativa alla nomina di Tullio Tonelli alla presidenza del Cda di Tua, incarico attribuito dall’allora presidente della Regione Luciano D’Alfonso e contestato per la presunta incompatibilità (Tonelli era già nel Cda di Pescara Energia)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso del 2019, proposto da Luciano D’Alfonso, per l’annullamento del provvedimento del 13 maggio 2019 del responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di TUA s.p.a., dott. Pierluigi Venditti, con cui lo stesso D’Alfonso era stato ritenuto responsabile della violazione dei precetti contenuti nel d.lgs. n. 39/2013, relativamente alla procedura di affidamento dell’incarico a Tonelli, con anche l’applicazione della sanzione di inibizione nel conferimento di nuovi incarichi per un periodo di 3 mesi. In sostanza il Tar ha dato ragione a D’Alfonso, all’epoca dei fatti Presidente della Giunta regionale Abruzzo.
L’assemblea dei soci di TUA s.p.a. (il cui unico socio è la Regione Abruzzo) il 20 febbraio 2017 aveva nominato Tullio Tonelli presidente del consiglio di amministrazione della società. Sempre in veste di presidente della Regione Abruzzo, D’Alfonso riconfermava Tonelli in data 29 giugno 2018 nell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di TUA s.p.a.
A distanza di un anno e mezzo dalla prima nomina del dott. Tullio Tonelli e a distanza di qualche mese dalla seconda, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di TUA, Pierluigi Venditti, prendendo spunto da ripetute segnalazioni del presidente della commissione regionale di vigilanza e controllo (Mauro Febbo, ndr), chiedeva informazioni e chiarimenti ad ANAC per sospetta incompatibilità di Tonelli. Nel frattempo D’Alfonso viene eletto (16 marzo 2018) Senatore della Repubblica Italiana e cessa dalle funzioni di presidente della Regione.
Tonelli, dopo avere precisato di non avere mai svolto alcuna attività gestionale diretta, ma di avere operato esclusivamente come soggetto attuatore delle delibere del Cda, successivamente si dimise da amministratore unico di Pescara Energia S.p.A. per rimuovere la contestata situazione di incompatibilità. Venditti, pur prendendo atto delle dimissioni, richiedeva comunque “un autorevole parere” ad ANAC circa la supposta sussistenza di una situazione di inconferibilità per il precedente incarico svolto. Il 27 febbraio 2019 l’ANAC deliberava l’inconferibilità dell’incarico al dott. Tonelli di presidente del consiglio di amministrazione di TUA s.p.a. e la conseguente nullità dell’atto di conferimento e del relativo contratto. Dopo una lunga serie di botta e risposta, si è arrivati alla decisione odierna.
Di seguito uno dei passaggi cardine che motivano il pronunciamento del Tar Abruzzo in favore di D’Alfonso:
“Quanto alla verifica dell’elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente, la difesa resistente afferma che la vigente disciplina sulle inconferibilità “…neppure sembra richiedere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, tant’è che l’art. 18 del d.lgs. 39/2013 si limita a prevedere, indicandone il contenuto, la sanzione inibitoria, evidentemente costruita quale conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico… Non può revocarsi in dubbio — al contrario di quanto infondatamente adombrato dalla difesa di TUA – che le sanzioni inibitorie conseguenti alle violazioni della disciplina sulle inconferibilità richiedano necessariamente la prova della colpevole in capo al trasgressore, a nulla rilevando che l’articolo 18 del dig.vo 39/2013 si limiti a prevedere tali sanzioni senza richiedere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa (circostanza, quest’ultima, erroneamente strumentalizzata da TUA per sostenere che si tratterebbe di misura “…costruita quale conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico”).”
Infine l’ultimo passaggio:
“PER QUESTI MOTIVI 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente, Estensore
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere”
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All’epoca dei fatti lo stesso Tonelli aveva precisato di avere “accettato l’incarico di Presidente del Cda di TUA dal 20 febbraio 2017 dall’ex Presidente della Giunta Regionale Luciano D’Alfonso con l’obiettivo di realizzare la costituzione in house providing della società garantendo l’equilibrio del bilancio aziendale, indispensabile per il mantenimento in questa condizione della società”.

L’incarico prevedeva la gratuità della prestazione, come per Pescara Energia S.p.A, società in house provinding del Comune di Pescara. Tonelli, rispondendo all’Avvocatura Regionale sulla sua presunta incompatibilità a rivestire le due cariche, inviò comunicazione a tutte le autorità interessate sostenendo che l’incompatibilità non sussisteva “per l’ampia documentazione rilevabile dall’Anac che distingue la funzione di Presidente da quella di Presidente con deleghe gestionali dirette, in questo caso assimilabile all’Amministratore delegato o unico”.