Pescara calcio: caso plusvalenze, cosa rischia il club

Serie C, il Pescara alle prese con il caso plusvalenze. Al termine delle indagini, la Procura Figc ha accusato la società di aver violato l’articolo 31 (commi 1 e 2) del Codice di giustizia sportiva. Ecco cosa rischia il club.

Sono 11 le società coinvolte nelle indagini: oltre al Pescara, ci sono Empoli, Genoa, Juve, Napoli, Samp, Pisa, Parma, Pro Vercelli e due non più affiliate (Novara e Chievo). Oltre al comma 1, il Pescara (insieme a Parma e Pisa) è accusato di aver violato anche il comma 2 dell’articolo 31 del Codice di Giustizia sportiva. In sostanza, secondo la Procura federale, i tre club avrebbero ottenuto i requisiti per iscriversi al campionato proprio grazie alle plusvalenze fittizie. In attesa del deferimento, che arriverà tra poco più di un mese, il Delfino ha iniziato a definire strategia difensiva affidandosi all’avvocato Flavia Tortorella.

Cosa dice l’articolo 31, nei commi 1 e 2:

Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.

2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere:

  • G: penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente).
  • H: retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  • I: esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  • L: non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.

NEL VIDEO IL SERVIZIO SUL CASO PLUSVALENZE (Massimo Profeta)