Roseto: nuove regole per la movida

Regolamentare la movida in città, garantire maggiore sicurezza, assicurare un sano e giusto divertimento a tutti i giovani rosetani e, allo stesso tempo, avviare controlli serrati per far rispettare le norme. Questi gli obiettivi che l’amministrazione comunale di Roseto ha voluto fissare con l’emanazione dell’ordinanza sulla Movida, firmata dal sindaco Mario Nugnes

L’atto, oltre a sostituire le parti in contrasto presenti nelle Ordinanze precedenti, con l’entrata in vigore detta nuove regole per quel che riguarda la diffusione sonora nei locali pubblici (i cui orari sono prolungati rispetto al passato) e individua due periodi differenti di applicazione. Tra il 1° ottobre e il 30 aprile, su tutto il territorio comunale, l’esercizio dell’attività di diffusione sonora nei locali pubblici è consentito dalle ore 18:00 alle ore 00:30 del giorno successivo (dalla domenica al giovedì); dalle ore 18:00 fino alle ore 2:00 del giorno successivo (dal venerdì al sabato). È inoltre permessa la diffusione della musica per il solo ascolto, dalle ore 9:00 fino alle ore 0:30 del giorno successivo dalla domenica al giovedì, mentre tale termine è prorogato alle ore 2:00 del giorno successivo nelle giornate del venerdì e del sabato. Mentre tra il 1° maggio e il 30 settembre, su tutto il territorio comunale, l’esercizio dell’attività di diffusione sonora nei locali pubblici, fatte salve le eccezioni di Legge, è permesso tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 3:00 all’interno dei limiti stabiliti nella tabella dei limiti di rumorosità emessa dalla Regione. È inoltre consentita, nella zona di arenile antistante gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica riprodotta esclusivamente per attività ricreative e ginniche, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. È possibile anche la diffusione della musica per il solo ascolto, dalle ore 9:00 fino alle ore 3:00 di tutti i giorni. Le caratteristiche degli impianti di amplificazione, diffusione sonora e musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica e, in ogni caso, i diffusori collocati negli stabilimenti balneari devono essere rivolti preferibilmente verso il mare, fatte salve idonee soluzioni tecnologiche alternative.

Devono essere rispettati, inoltre, i limiti di decibel affinché non si arrechi disturbo all’interno delle abitazioni, sia di giorno che di notte.

L’inottemperanza alle disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla Legge, come indicato dall’Ordinanza. Le prescrizioni importanti sono il divieto assoluto di vendere o somministrare, anche a mezzo di distributori automatici, qualunque bevanda analcolica, alcolica o superalcolica contenuta in contenitori di vetro dopo le ore 22:00, ad eccezione del servizio al tavolo, confermato l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi dei contenitori dopo le ore 22:00; confermato l’obbligo per tutti gli esercenti delle attività commerciali che svolgono intrattenimento musicale o, comunque interessate da un numeroso afflusso di clientela nelle ore serali e notturne, di provvedere alla rimozione di rifiuti (bottiglie, bicchieri, ecc.) e alla pulizia accurata delle arterie e delle aree esterne pubbliche adiacenti ai loro locali. Tutti i pubblici esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che svolgano attività di intrattenimento musicale e simili, sono obbligati a stipulare contratti con personale di agenzia di sicurezza riconosciute.