Parliamo del provvedimento cosiddetto “Cenerentola” adottato dal comune di Pescara, nell’ambito del Piano di risanamento acustico, per contrastare il fenomeno della movida rumorosa nel centro della città e in particolare nell’area di piazza Muzii. Il ricorso era stato presentato da un gruppo di gestori dei locali.
Così uno stralcio: “Ritenuto che gli accertamenti dell’ARTA hanno attestato l’efficacia, seppur parziale, delle misure di risanamento acustico adottate dall’ente civico, di talché gli atti gravati con il nuovo ricorso per motivi aggiunti si rivelano espressione di un potere amministrativo conforme ai canoni di ragionevolezza e coerenza con gli esiti dell’attività istruttoria svolta”. Fissata per la trattazione di merito anche del nuovo ricorso per motivi aggiunti l’udienza pubblica del 22 maggio 2026
Il provvedimento in questione, in vigore dallo scorso 16 marzo, prevede, il venerdì, il sabato e la domenica, il divieto di somministrazione ai tavoli all’aperto dopo la mezzanotte e il divieto di vendita per asporto, oltre ad una serie ulteriori misure finalizzate a contenere i rumori. Secondo i giudici amministrativi il potere del sindaco di emanare ordinanze in materia di inquinamento acustico rappresenta “un atto doveroso e vincolato connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi in presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico foriera di danno per la salute pubblica”.
Nel definire equilibrate le misure adottate, il Tar ricorda i rilievi dell’Arta, che hanno “riscontrato il costante superamento dei livelli sonori di attenzione (fissato in 55 dBA) nel periodo notturno del fine settimana nell’intero arco temporale oggetto di monitoraggio ed in tutte e quattro le sottozone, seppur con margini di differenziazione, individuando quale fonte principale del superamento, il ‘rumore antropico prodotto dai frequentatori dei locali, nonché dalle numerose persone presenti in strada’”.
Sempre dal pronunciamento del TAR: “Ritenuto di dover ribadire anche in tale sede che le misure adottate dal Comune appaiono costituire “un proporzionale punto di equilibrio tra il diritto alla libertà economica e la tutela della quiete pubblica e del riposo dei residenti, mediante un’adeguata e ragionevole composizione dei contrapposti interessi in gioco di rango costituzionale, attuato dal Comune nell’esercizio dei poteri concessi dalla L. n. 447/1995”; Ritenuto di dover quindi rigettare l’invocata misura cautelare sulla base delle argomentazioni poste a base della cennata ordinanza cautelare n. 90/2025 del 17 aprile 2025, rimasta priva di appello, che devono quivi ritenersi integralmente richiamate; Ritenuto di dover fissare l’esame del merito anche dei nuovi motivi aggiunti all’udienza pubblica del 22 maggio 2026; Considerato che, atteso l’oggetto del contendere, possono compensarsi le spese di lite.
