Pescara – Bruxelles: volo cancellato per sciopero in Belgio, consigli per i viaggiatori

Il volo Ryanair Pescara Bruxelles in partenza ieri alle 9.30 dall’aeroporto d’Abruzzo con arrivo all’aeroporto di Charleroi è stato cancellato

Le motivazioni legate a uno sciopero dei lavoratori in Belgio, molti passeggeri sono rimasti a terra. Il volo cancellato è il FR5015, in partenza alle 9.30 dall’aeroporto d’Abruzzo e diretto a Bruxelles, aeroporto di Charleroi, con arrivo previsto alle 11.35. Ma come si deve comportare un viaggiatore in questi casi? Come può ottenere un rimborso o addirittura un risarcimento? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Edno Gargano esperto in questioni di questo tipo:

“Nei casi di volo cancellato, ma anche di ritardo superiore alle 3 ore, il passeggero è tutelato dal Regolamento (CE) 261/04 che prevede il riconoscimento di un risarcimento per il disservizio subito. Tale indennizzo viene anche chiamato con il termine di “compensazione pecuniaria” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) 261/04 e può variare da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta percorsa.

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che la causa di tali disservizi potrebbero anche essere riconducibili ad eventi esterni al diretto controllo delle compagnie aeree. Come ad esempio:

Condizioni meteorologiche avverse
(es. tempeste, forti nevicate, nebbia fitta, uragani).

Instabilità politica o disordini civili
(es. rivolte, colpi di stato, tensioni belliche nel paese di destinazione).

Rischi per la sicurezza
(es. allarmi bomba, attacchi terroristici, minacce credibili a bordo).

Problemi improvvisi al controllo del traffico aereo
(es. scioperi dei controllori di volo, blackout dei sistemi informatici, congestione non prevedibile dello spazio aereo).

Decisioni impreviste delle autorità aeroportuali o governative
(es. chiusura improvvisa dello scalo, divieti di sorvolo, restrizioni sanitarie).

Collisioni con volatili (bird strike)
se l’impatto provoca un danno effettivo che compromette la sicurezza del volo.

In questi determinati casi il passeggero non avrà la possibilità di esercitare il proprio diritto a ad ottenere la compensazione pecuniaria per la cancellazione subita poiché tali eventi sono considerati circostanze eccezionali ed esonerano il vettore dalla responsabilità di risarcire il passeggero.

Ad ogni modo al passeggero è comunque dovuto il rimborso riguardante il prezzo del biglietto pagato o la riprotezione gratuita sul primo volo disponibile, oltre l’assistenza che consiste nel ricevere pasti e bevande in congruità con l’attesa e l’eventuale pernottamento in hotel, come per i passeggeri rimasti a Pescara che dovevano rientrare a Bruxelles”.