Abruzzo, Sospiri: «Legge case popolari legittima e conforme Costituzione»

Il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo soddisfatto per la legge regionale sulle case popolari, dopo il riconoscimento della legittimità della Corte Costituzionale. «Strumento formidabile per le amministrazioni locali».  La replica di Asgi.

«La legge regionale che disciplina l’assegnazione delle case popolari è legittima e conforme alla Costituzione. Lo ha decretato oggi in modo definitivo la Corte costituzionale che ha rigettato il ricorso dello Stato e ha certificato la bontà delle valutazioni del nostro Governo regionale. Giusto imporre anche agli stranieri l’onere di certificare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, anziché una semplice autocertificazione, per avere una casa popolare; giusto attribuire un punteggio maggiore in base agli anni di residenza sul territorio, seppur da ridurre nella fase di valutazione; giusto rifiutare la casa popolare ai nuclei in cui ci sono soggetti che hanno riportato condanne penali per vari motivi. A questo punto la legge è pienamente operativa e tocca a noi riportare la legalità nell’intero comparto dell’edilizia popolare».

È questo il commento del presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, al pronunciamento positivo della Corte Costituzionale sulla nuova legge varata dalla Regione Abruzzo per l’assegnazione degli alloggi popolari.

«Nel documento normativo abbiamo inserito alcuni elementi cardine innovativi che non sono discriminatori, ma piuttosto mirano a tutelare chi ha effettivamente diritto a una casa popolare, per condizione economica o disagio sociale, tantissime brave famiglie che da anni si vedono arrivare ultimi in graduatoria per criteri di assegnazione che andavano necessariamente attualizzati. Oggi la Corte Costituzionale ha riconosciuto il principio che ha mosso la stessa Regione Abruzzo ovvero tutti hanno diritto alla casa popolare, cittadini italiani e stranieri che, allo stesso modo però, dovranno dimostrare e certificare la propria posizione reddituale e patrimoniale nel paese in cui hanno la residenza fiscale. Una previsione che non determina alcuna penalizzazione nei confronti dei cittadini stranieri regolari, i quali, attraverso le proprie ambasciate e consolati, possono tranquillamente produrre i documenti necessari, esattamente come previsto per accedere al reddito di cittadinanza. In altre parole, abbiamo chiesto di applicare ai cittadini stranieri regolari presenti sul territorio le stesse identiche regole imposte alle famiglie italiane, garantendo veramente parità di condizioni e di trattamento.»

La Corte Costituzionale ha riconosciuto come valido l’attribuzione di un punteggio superiore a chi risiede da un numero maggiore di anni sul territorio, seppur tale criterio dev’essere considerato secondario e non rilevante. Infine è costituzionalmente corretto escludere dall’assegnazione di alloggi popolari chi ha riportato condanne penali per reati specifici e gravi e, allo stesso modo, le famiglie che hanno nel proprio nucleo un condannato, un criterio fondamentale che aiuterà gli amministratori a riportare serenità in molti quartieri difficili.

«Abbiamo aspettato con serenità l’analisi della norma da parte della Corte Costituzionale, certi della validità del lavoro portato avanti con i nostri uffici. Ora la legge è valida e rappresenta uno strumento formidabile per le amministrazioni locali», ha concluso il presidente Sospiri.

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa dell’Asgi (associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) relativo al pronunciamento della Corte Costituzionale circa la richiesta di documenti aggiuntivi per gli stranieri e i punteggi sproporzionati a favore della lungo-residenza per l’accesso alle case popolari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9/2021, depositata venerdì scorso, accogliendo il ricorso promosso dal Governo, ha dichiarato incostituzionali due norme della regione Abruzzo, relative all’accesso agli alloggi pubblici, affrontando due questioni che in realtà riguardano le normative presenti anche in molte altre regioni e in molti comuni.
La prima è la nota questione dell’obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza. Secondo la Corte questa richiesta non solo è “irragionevole per la palese irrilevanza e pretestuosità del requisito che intende dimostrare”, ma è anche discriminatoria nei confronti degli stranieri perché le stesse difficoltà di accertamento dei beni all’estero che valgono per gli stranieri valgono anche per gli italiani.
La seconda, riguarda la scelta della Regione Abruzzo di “sopravvalutare” la durata della residenza in un Comune della Regione, attribuendo un punto all’anno per ogni anno oltre i 10.
La Corte, dichiarando incostituzionale anche questa previsione, ricorda che è la considerazione del bisogno che deve guidare l’azione pubblica in tema di prestazioni sociali e che la durata della residenza pregressa non è mai di per sé significativa di una condizione di maggior bisogno. A questo punto tutti i Comuni che mantengono nei loro bandi clausole relative ai “documenti aggiuntivi” per gli stranieri, come pure le Regioni che hanno inserito clausole analoghe con circolari (come il Piemonte) o addirittura in leggi regionali (come il Friuli) dovrebbero mettere mano alle loro norme e, anche solo per rispetto istituzionale nei confronti della Corte, eliminarle immediatamente. Come pure le Regioni dovrebbero rivedere i regolamenti che “sopravvalutano” il criterio della stanzialità ai fini della attribuzione del punteggio modificandoli alla luce dei principi affermati dalla sentenza 9/21.
ASGI – che ha contribuito a questo risultato promuovendo numerosi giudizi i cui esiti già anticipavano la pronuncia della Corte – invita gli enti territoriali ad attivarsi in questo senso, evitando così sia il moltiplicarsi del contenzioso, ma soprattutto il protrarsi di situazioni di ingiustizia in contrasto con la nostra Costituzione.