Verso Ternana-Pescara andata finale play off serie C. Gara in programma lunedì 2 giugno alle ore 21,15. Il giudice sportivo ha inibito fino al 5 giugno il d.s. Pasquale Foggia, ammenda di 1000 euro al club. Questo pomeriggio ripresa della preparazione. Differenziato per Brosco e Pellacani. Domani l’ex Virtus Verona, alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro, proverà a rientrare in gruppo.
Sette i diffidati in casa biancazzurra: Letizia, Lancini, Moruzzi, Crialese, Squizzato, Dagasso e Merola. Tra gli umbri a rischio squalifica l’ex Aloi, Casasola e Curcio. Indisponibili gli infortunati de Boer e Loiacono.
Domani si riuniranno i Gos di Pescara (ore 9) e Terni (ore 12,30) per prendere tutte le decisioni legate alla trasferta dei tifosi biancazzurri al “Liberati” (2 giugno) e dei sostenitori umbri all’Adriatico (ritorno della finale in programma sabato 7 giugno).
Le motivazioni dell’inibizione inflitta al d.s. del Pescara Pasquale Foggia
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
Le motivazioni dell’ammenda di 1000 euro alla società biancazzurra
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, al 38° minuto del primo tempo, al 48° minuto del secondo tempo e subito dopo il termine della gara, quattro petardi ad alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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