Verso Pescara-Cerignola play off: ritorno della semifinale in programma mercoledì alle ore 20. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il regista pugliese Capomaggio. Entra in diffida Merola. Un turno di stop e ammenda di 500 euro per Labricciosa collaboratore di Silvio Baldini. Ammenda di 2000 euro al Pescara, 300 al Cerignola.
Il centrocampista italo-argentino Galo Capomaggio salterà il ritorno della semifinale. Diffidato Davide Merola a rischio squalifica al pari di Lancini, Moruzzi, Crialese, Dagasso e Squizzato.
Una giornata di squalifica e ammenda di 500 euro per Diego Labricciosa collaboratore di Baldini
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei suoi confronti rincorrendolo per alcuni metri per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
Ammenda di 2000 euro al club biancazzurro
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto sintetico; 2. lanciato, al 4° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico; 3. lanciato, al 42° minuto del primo tempo e al 4° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. lanciato, al 15° minuto del primo tempo, al 5° e al 10° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. lanciato, prima dell’inizio del secondo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, due bottigliette da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; 6. lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, due monetine e un pezzo di asta di bandiera in plastica (della dimensione di circa 20 cm) nel recinto di gioco, che colpivano tre steward mentre invitavano i tifosi arrampicati sulla recinzione a scendere, senza conseguenze; 7. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; 8. danneggiato alcuni elementi degli spalti loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento dei tre Steward e alla bruciatura del manto erboso) che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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