Pescara calcio-Caso Milani: il club non ricorrerà

Pescara calcio-Caso Milani (leggi qui): il club non ricorrerà.

Scambio di persona. Milani ingiustamente espulso per un clamoroso errore di Ubaldi della sezione di Roma 1 che ha diretto Giugliano-Pescara. L’infrazione su Piovaccari era stata commessa da Brosco. Per sperare nella ripetizione della partita, il fischietto romano avrebbe dovuto ammettere lo sbaglio all’interno del rapporto di gara, il cosiddetto referto. Oppure nel “supplemento di rapporto”. Così non è stato. Club livido di rabbia per la motivazione della squalifica di un turno comminata a Milani

“per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete”.

Davvero incredibile! La prova televisiva non è ammissibile per ottenere la ripetizione della gara come sancito dall’articolo 61 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva

“Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine  della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o  altri  filmati  che  offrano  piena  garanzia  tecnica  e  documentale,  qualora  dimostrino  che  i documenti  ufficiali  indicano  quale  ammonito,  espulso  o  allontanato  un  soggetto  diverso  dall’autore dell’infrazione”.

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