Il Tribunale del Riesame per i minori dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato per la revoca della misura cautelare a carico del minore dei due fratelli pescaresi arrestati per lo stupro di gruppo di una ragazza di 17 anni fuggita da una Comunità.
I due fratelli sono ritenuti colpevoli solo per aver fatto ubriacare le ragazze privandole della capacità di intendere. Il loro legale, Melania Navelli, aveva portato all’attenzione del collegio una serie di elementi per dimostrare la scarsa attendibilità della parte offesa: in particolare, fatti e situazioni riconducibili a prima della violenza che, in qualche modo, tratteggiassero la ragazzina in modo tale da non esser ritenuta del tutto credibile secondo la difesa dei due fratelli.
E’ il 13 febbraio quando nell’atrio di un palazzo di Rancitelli, dove abitano i due fratelli arrestati si consuma la violenza. La 17enne è in fuga dalla Comunità con un’amica: chiamano il più grande dei due fratelli per un passaggio in stazione volendo prendere un bus per Roma. A detta dell’accusa, il giovane le fa ubriacare con la vodka lasciandole poi nelle mani di un terzo, nemmeno 14enne, che stupra la ragazzina. I due fratelli, stando alla testimonianza dell’amica della vittima che riferì anche dei particolari della violenza, erano presenti e, per la giustizia, colpevoli anche se non hanno attuato la violenza.
I giudici scrivono che «la condotta partecipativa qualificata può consistere tanto nel simultaneo compimento da parte dei correi di atti di violenza o di minaccia, quanto può tradursi nella presenza del correo sul luogo ove la vittima è trattenuta e nel preciso momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, sia perché costui trae forza dalla presenza delle altre persone e sia perché è indebolita la possibilità di reazione della vittima».
Secondo i giudici del riesame, l’indagato ha «apportato un contributo causale all’esecuzione del delitto in termini di concorso morale ovvero di rafforzamento o istigazione». Comportamenti che vengono sottolineati nell’ordinanza di rigetto: «La presenza e la condotta di incitamento posta in essere dall’indagato, ben riferita dall’amica della vittima, è pienamente confermata» anche dallo stesso minore stupratore; parimenti gli elementi probatori hanno dimostrato come sia stato proprio l’odierno indagato a contattare un suo amico ad «unirsi ai rapporti sessuali con la parte offesa in evidente e noto stato di ubriachezza».
Il gip di Pescara ha fissato per ottobre l’incidente probatorio richiesto dal pm minorile, Angela D’Egidio, teso a cristallizzare le dichiarazioni delle due ragazze, dell’indagato non imputabile, del maggiorenne e di due testi (tutti minori).
