Pescara, bus strada parco: Consiglio di Stato conferma sospensiva, ma…

Il temporaneo stop ai bus elettrici sulla strada Parco confermato anche dal Consiglio di Stato, che ha però imposto al comitato Strada Parco di produrre una maxi-fideiussione per un eventuale risarcimento a TUA nel caso il ricorso si manifestasse poi infondato nel merito

Il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, aveva in primo grado già accolto l’istanza di sospensiva contro la delibera della Giunta regionale che prevedeva l’immissione in servizio degli autobus elettrici TUA sulla Strada Parco. La decisione del TAR ha comportato lo stop ai bus elettrici, che avevano appena iniziato a circolare sulla cosiddetta strada parco, e la Regione ha fatto appello al Consiglio di Stato per opporsi alla sospensiva.

La notizia di oggi è che il Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva concessa dal Tar, ma solo a condizione che il Comitato Strada Parco Bene, cioè il soggetto ricorrente, fornisca una fideiussione bancaria da 50mila euro al mese per tutto il periodo della sospensione della linea. 
 Il Comitato Strada Parco Bene Comune dovrà, quindi, garantire 50mila euro al mese, tramite fideiussione bancaria, all’azienda di trasporto regionale abruzzese Tua per ogni mese di mancata circolazione dei bus elettrici sulla
cosiddetta ‘strada parco’ di Pescara, in attesa della definizione del contenzioso in atto. E’ quanto stabilito dal
Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata oggi, al quale aveva fatto ricorso la stessa Tua dopo che il Tar Abruzzo, accogliendo la richiesta del Comitato che ravvisava mancanza di sicurezza sul tracciato stradale, aveva disposto la sospensiva in merito al passaggio dei bus. La garanzia andrebbe a coprire il mancato introito dei biglietti oltre a eventuali danni dall’inquinamento prodotto dai bus non elettrici che devono circolare in sostituzione della
linea V1 ‘La Verde’.
Alcuni passaggi del pronunciamento:
“Considerato che, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza nel merito della questione sottoposta, la Sezione ritiene di dover dare prevalente rilievo al danno evidenziato dal giudice di primo grado con particolare riguardo al “completamento dei controlli di sicurezza”; Considerato che peraltro, stante la fluidità della situazione nonché la insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 55, comma 2, secondo periodo, c.p.a., appare corretto subordinare la concessione del richiesto provvedimento cautelare alla N. 04292/2025 REG.RIC. prestazione, da parte del richiedente comitato, di adeguata garanzia a tutela delle ragioni di danno della controparte (ragioni legate ad “effetti irreversibili” riconducibili, a loro volta: sia ai maggiori livelli di inquinamento derivanti dall’utilizzo di mezzi a gasolio; sia ai minori introiti derivanti dal netto calo nella vendita dei biglietti, come evidenziato nei documenti n. 29 e n. 37 della odierna parte appellante), e ciò secondo le seguenti modalità: – la garanzia sarà fornita, entro 10 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, tramite contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione bancaria a prima richiesta scritta da parte del beneficiario, ossia della parte appellante TUA, per un valore garantito pari ad € 50.000 (euro cinquantamila/00) per ogni mese di pendenza del presente contenzioso e con validità inizialmente semestrale poi successivamente rinnovabile per un periodo di pari durata e sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale dinanzi al T.A.R. ed eventualmente dinanzi al Consiglio di Stato in caso di appello; – il contratto di fideiussione bancaria disporrà che l’escussione della garanzia a prima richiesta scritta da parte del beneficiario (appellante TUA) sia subordinata alla contestuale comunicazione della decisione conclusiva del procedimento giurisdizionale dinanzi al T.A.R. ed eventualmente dinanzi al Consiglio di Stato in caso di appello e che l’escussione avvenga, in caso di soccombenza della odierna parte appellata (Comitato Strada Parco), nei limiti della somma indicata nella detta decisione conclusiva come quella dovuta a titolo di danni e di rimborso per spese di giustizia; – l’originale del contratto di fideiussione sarà notificato, unitamente al presente decreto, al soggetto beneficiario, mentre copia del documento stesso sarà versata agli atti di questa Sezione e del T.A.R. competente; Ritenuto infine che il giudice di primo grado debba fissare una nuova più ravvicinata udienza di merito, e ciò in considerazione dei rilevanti interessi, pubblici e privati, che inevitabilmente vengono in giuoco nel caso di specie.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 4292/2025) confermando la misura cautelare disposta in primo grado subordinatamente alla prestazione della garanzia nelle modalità e nei termini indicati in parte motiva. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell’udienza di merito con priorità ai sensi dell’art. 55, comma 11, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
“Il Consiglio di Stato certifica gli ‘effetti irreversibili’ della decisione del Tar di sospendere la circolazione degli autobus elettrici sulla Strada Parco, evidenziando maggiori livelli di inquinamento derivanti dall’utilizzo di mezzi a gasolio e i minori introiti derivanti dal netto calo nella vendita dei biglietti – spiega il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, difendendo la scelta di Regione Abruzzo di riconvertire, con una tecnologia più sostenibile, i mezzi di trasporto pubblico che servono l’arteria viaria che collega Montesilvano e Pescara – La Regione aveva interpellato l’organo costituzionale di giustizia amministrativa, chiedendo l’eliminazione del blocco imposto dal TAR, su un ricorso presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune, che contrasta la scelta dell’elettrico. Il Consiglio di Stato, per il momento, conferma la sospensiva, ma la vincola ad un obbligo per il Comitato di attivare una fideiussione da 50mila euro per ogni mese di pendenza del contenzioso, a garanzia del danno ambientale ed economico riconosciuto. Ora attendiamo il giudizio di merito del Tribunale Amministrativo Regionale, subordinato ad un’udienza che dovrà essere convocata il prima possibile. Restiamo convinti della bontà di questo progetto e siamo soddisfatti che il Consiglio abbia riconosciuto, seppur in parte, che continuare a investire in mezzi tecnologicamente obsoleti e inquinanti non sia una buona scelta e che non tuteli l’interesse pubblico”.
In un apposito comunicato stampa TUA, tra le altre cose, scrive: “Prendiamo atto del pronunciamento ma c’è un principio di assoluta rilevanza e cioè che la mancata attivazione della linea è idonea ad arrecare un potenziale danno economico per TUA e per l’intero sistema di trasporto pubblico locale. A tal proposito, il consiglio di stato ha subordinato la validità della misura cautelare alla prestazione da parte del comitato ricorrente di una fideiussione mensile a TUA per l’intera durata del contenzione a copertura dei danni”.
Così l’Assessore alla Mobilità e Viabilità Adelchi Sulpizio sull’Ordinanza del Consiglio di Stato. “Prendiamo atto dell’Ordinanza odierna del Consiglio di Stato sull’utilizzo dei bus elettrici su via Castellamare Adriatico e rispettiamo il pronunciamento su una questione a lungo dibattuta, a Pescara e nei Comuni limitrofi, e che ci vede da sempre impegnati per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e green, un servizio che i cittadini ci chiedono quotidianamente e che hanno mostrato di apprezzare, visto che in un mese hanno viaggiato con i bus elettrici di Tua fino a 5.300 persone al giorno, tra Pescara e Montesilvano.
Di fatto, il Consiglio di Stato ha fatto emergere gli ‘effetti irreversibili’ derivanti dal mancato utilizzo di mezzi elettrici su quel percorso dedicato, collegandoli a due aspetti diversi e cioè l’inquinamento dell’aria (derivante dal maggior utilizzo di mezzi a gasolio) e i minori introiti della società di trasporti Tua, per l’emissione di un minor numero di biglietti dei viaggiatori che fruiscono del servizio di trasporto pubblico. In relazione a tale potenziale danno della Tua e in vista del pronunciamento del Tar sul merito, il Consiglio di Stato ha imposto al Comitato cittadino, per confermare la sospensiva del Tar, una fideiussione bancaria di 50mila euro al mese – per sei mesi iniziali, rinnovabile per altri sei mesi, imponendo un arco temporale di dieci giorni affinché il Comitato stesso depositi la fideiussione al Tar. In vista di ‘una nuova e più ravvicinata udienza di merito’ del Tar sulla questione, richiesta dal Consiglio di Stato, noi ribadiamo la bontà del progetto che è stato portato avanti e la cui mancata attuazione danneggia l’utenza che lo ha largamente apprezzato. Da parte nostra, continuiamo a lavorare per gli interessi della comunità nella convinzione che il vero ‘bene comune’ sia il passaggio di mezzi elettrici su percorso dedicato, per ridurre il traffico e lo smog”.
“Semplicemente irricevibile la pretesa di una fideiussione di 50mila euro mensili (senza termine certo di scadenza) a beneficio di una stazione appaltante che ha promesso alla Cittadinanza di avviare in esercizio a stretto giro l’impianto filoviario finanziato dal Cipess nel 1995, a ristoro dei danni potenziali procurati (non certo dal Comitato) all’inquinamento atmosferico e alla vendita dei titoli di viaggio conseguenti al mancato instradamento
temporaneo’ di bus elettrici in via sperimentale”. Lo afferma il comitato Strada parco bene comune dopo il pronunciamento odierno del Consiglio di Stato. Il comitato ricorda di non avere finalità di lucro e parla di
“un’iniziativa autonoma, indipendente, pluralista, apartitica, volontaria, democratica, sprovvista di autonomia patrimoniale, com’è ben noto al Consiglio di Stato che, al pari del TAR, ne ha sancito la piena legittimazione ad agire in giudizio e ad esercitare l’azione di sorveglianza sul corretto impiego del denaro pubblico”.
“È ingiusto che si tenti di attribuire al senso civico spontaneo di cittadini mossi da autentico spirito di
collaborazione con gli enti strumentali inadempienti – si legge in una nota – la responsabilità dell’inquinamento dell’aria ovvero il mancato introito riveniente dalla vendita di titoli di viaggio da parte della Stazione appaltante Tua SpA di una linea di trasporto instradata arbitrariamente senza aver superato i collaudi dell’Autorità ‘effettivamente competente ad eseguirli'”.
Il comitato si riserva di dare mandato ai propri legali di “valutare ogni possibile ‘strategia processuale extra
fideiussoria’, fermo restando che la fideiussione che il Comitato non è in grado di produrre potrebbe essere escussa solo in caso di soccombenza nel giudizio. Un’ipotesi assai improbabile allo stato dell’arte, con i collaudi Ansfisa in
corso d’opera funzionali all’instradamento del filobus prima della fine del corrente anno”.
“È altrettanto ovvio che l’impossibilità per il comitato di sottoscrivere la fideiussione in parola, consentirà agli enti
appellanti di poter richiedere allo stesso Consiglio di Stato la decadenza della sospensiva ad essa subordinata. Sicché Tua SpA potrà, a libera discrezione, reinstradare la linea V1 ben prima della fine dell’anno, così evitando tutti i danni potenziali lamentati, a prescindere dall’esito finale del procedimento amministrativo in itinere. E tutti vissero felici e contenti – conclude il comitato – Giustizia è fatta”.
Marina Moretti: