“Sia pure di fronte a una condotta crudele e a gesti riprovevoli, le ripetute coltellate, il calcio sferrato sul viso, gli sputi sul cadavere “non sono finalizzati a procurare un male aggiuntivo”: è questa la ragione per cui, in relazione all’omicidio del sedicenne Christopher Thomas Luciani detto Crox, avvenuto in un parco a Pescara nel giugno 2024, la Corte d’Appello dell’Aquila per i minorenni ha escluso, per uno dei due giovani imputati – all’epoca coetanei della vittima – l’aggravante della crudeltà, riconosciuta dal giudice di primo grado
Risale al 26 novembre scorso la riforma della sentenza del marzo 2025, con lo sconto di pena da 19 anni e 4 mesi a 16
anni di reclusione; per il secondo giovane accusato di omicidio, la pena è stata ridotta da 16 a 14 anni.
Sono state rese note oggi le motivazioni alla base del pronunciamento di secondo grado. Per i giudici, quindi, le 25 coltellate inflitte dai due imputati “sono azioni violente, convulse, incontrollate, ma non vogliono causare a Thomas, inerme, a terra, sofferenze eccedenti”.
Secondo i giudici di secondo grado, lo stesso calcio dato alla vittima dopo la morte è causato dalla situazione psichica e dallo scarso controllo degli impulsi da parte del giovane, per il quale il collegio di appello aveva anche accettato la
proposta per il percorso di giustizia riparativa. La Corte ha confermato i futili motivi, valutando nel giudizio
la minore età non più subordinata alle aggravanti, ma anche le sue difficoltà psicologiche, sia pure non riconosciute come patologia, oltre alla partecipazione alle attività nel carcere minorile dove sta scontando la pena.
Giacomo Marganella e cecilia Ventura, legali di Olga Cipriano, la nonna di Thomas Luciani, affidano a una nota i loro commenti:
Le motivazioni della sentenza confermano le perplessità già manifestate all’esito dell’udienza d’appello. Le argomentazioni attraverso le quali la Corte ha escluso l’aggravante della crudeltà e rideterminato le pene inferte, appaiono intrinsecamente contraddittorie e non suscettibili di condivisione. Ritenere che le venticinque coltellate, i colpi inferti quando la vittima era ormai riversa a terra sofferente, unitamente agli sputi e al calcio sferrato al volto, non fossero finalizzati a procurare un male aggiuntivo, integra una ricostruzione giuridica e logica priva di adeguato fondamento. Per di più, non sono state adeguatamente valutate circostanze puntualmente dedotte, fra le altre anche da questa difesa, che dimostrano come parte significativa delle condotte poste in essere fosse diretta univocamente ad infliggere ulteriori sofferenze alla vittima.
Appare difficilmente comprensibile escludere la configurabilità della crudeltà in un contesto di violenza di tale intensità, caratterizzato dall’assoluta incapacità di difesa della vittima. Non risulta individuabile alcuna ragione giuridicamente sostenibile idonea a giustificare una conclusione così distante dalla oggettiva gravità delle condotte. Come già reso noto dalla Procura Generale della Repubblica all’indomani della pronuncia d’appello, è atteso il ricorso per Cassazione. È essenziale che venga riaffermato il primato del diritto e che si ripristini la corretta verità giuridica e morale dei fatti. La memoria della vittima di un delitto tanto efferato impone il massimo rispetto. Continueremo, pertanto, a sollecitare che la rilevanza e la gravità dell’accaduto trovino finalmente un pieno e adeguato riconoscimento nelle competenti sedi giudiziarie.
