L’Aquila: “Le vittime non hanno colpe”, nuova sentenza cancella il concorso di colpa

 La prima sentenza che esce dal tribunale dell’Aquila dopo quella, dolorosamente passate alle cronache come “sentenza choc”, cancella il concorso di colpa delle vittime. O meglio: nessun accenno alla corresponsabilità di chi ha perso la vita in un crollo causato dal terremoto del 6 aprile 2009, come stabilito due mesi fa dalla giudice Monica Croci per il crollo di via Campo di Fossa

La nuova sentenza è quella del giudice Baldovino De Sensi (che ha sostituito Croci nel ruolo civile), chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di Luciana Pia Capuano, 21enne di San Giovanni Rotondo, che nel 2009 ha perso la vita nella Casa dello studente di via XX Settembre.

Il Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto un risarcimento danni nei confronti della famiglia della giovane studentessa. Quella di De Sensi, che ha sostituito Croci, è il primo pronunciamento dopo il contestatissimo verdetto che ha previsto la corresponsabilità della vittima che ha causato poi la riduzione del risarcimento.
La sentenza di fatto ‘cancella’ il concorso di colpa per la vittima: riguarda il processo civile e non quello penale che ha esaurito i tre gradi di giudizio. Il Tribunale ha condannato la Regione Abruzzo, in quanto proprietaria dello stabile, l’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) che gestiva la casa dello studente ed i tecnici che a vario titolo si sono occupati dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Pietro Sebastiani. I quattro tecnici erano già stati condannati con gli stessi rilievi in sede penale dal Tribunale dell’Aquila, poi in Appello e in Cassazione nel 2016. La sentenza firmata da De Sensi cita la norma secondo cui “il proprietario di un edificio risponda dei danni causati a terzi dalla rovina dello stesso”, poiché “colui che dispone del potere, materiale e giuridico, di controllo e di intervento sull’immobile, è tenuto a rispondere dei danni che esso cagiona”. Inoltre “il potere di godimento attribuito all’Adsu con disposizione di legge, peraltro con obbligo esplicito di manutenzione ordinaria e straordinaria, impone di estendere a tale ente la predetta responsabilità”.