L’Aquila: Marco Cappato in città per le firme sul referendum pro eutanasia

Marco Cappato, ex europarlamentare e deputato, oggi a L’Aquila ai tavoli referendari che stanno raccogliendo le firme per chiedere la legalità dell’eutanasia. Dopo le 3.455 firme del capoluogo c’è Chieti con le sue 3.408. Pescara sotto quota 1.300.

In Abruzzo, da inizio campagna referendaria, sono state raccolte 11.425 firme. In Italia sono state già ampiamente superate le 500.000 firme.  All’Aquila e provincia ad oggi sono 3.455 le firme, in provincia di Teramo 3.277, in provincia di Pescara 1.290,  e in provincia di Chieti 3.408.  Per Cappato, dell’associazione Luca Coscioni, firmare è “un atto di civiltà”: ” La gente sta decidendo di firmare, a prescindere dalla politica, anche in base al proprio vissuto”.

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.