Giustizia Tributaria: la legge di riforma approvata in Senato

Il Senato ha approvato la legge di riforma della Giustizia Tributaria. Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro Luciano D’Alfonso spiega cosa cambia e intanto mette a disposizione la sua Officina di Pescara per continuare a lavorare per gli abruzzesi

Dopo sei mesi di lavoro delle Commissioni Finanze e Giustizia il Senato ha approvato all’unanimità la riforma della giustizia tributaria. Il senatore abruzzese e presidente della commissione Finanze e Tesoro Luciano D’Alfonso ha spiegato oggi alla stampa cosa cambia grazie alla nuova legge e ha ribadito che il suo impegno per gli abruzzesi prosegue. Il parlamentare fa sapere, inoltre, che mette a disposizione la sua Officina di via dei Marrucini a Pescara per qualsiasi iniziativa aperta al pubblico.

Il senatore D’Alfonso ricorda che all’indomani delle scioglimento anticipato delle Camere disposto dal presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, muovendo dalle stesse indicazioni del Capo dello Stato sul necessario “disbrigo degli affari correnti” – aveva assicurato che la riforma della Giustizia Tributaria sarebbe stato uno dei dossier che il Parlamento poteva portare a conclusione rientrando a pieno titolo tra gli interventi indispensabili per l’attuazione nei tempi concordati degli obiettivi del Pnrr.

Il presidente D’Alfonso afferma< Giovedì siamo arrivati all’approvazione della riforma della giustizia tributaria nell’Aula del Senato con il contributo di tutti, dopo sei mesi d’intenso lavoro fatto nelle due Commissioni congiunte Finanze e Giustizia, portando avanti una impegnativa attività di audizione su tre livelli: nei confronti del mondo delle competenze accademiche,di quelle professionali e dei portatori d’interesse. Abbiamo compiuto con senso di responsabilità un passo epocale nell’interesse dell’intero sistema Paese.

La principale novità è senza dubbio l’arrivo del Giudice tributario a tempo pieno che, in un periodo di transizione, affiancherà i giudici onorari part time che finora da soli avevano garantito faticosamente la giurisdizione tra l’erario e i contribuenti. Il giudice tributario a tempo pieno, con la selezione concorsuale, permetterà quel salto di qualità che ridurrà i tempi del contenzioso e renderà il più possibile la giustizia tributaria rapida, prevedibile e uniforme, con lo straordinario effetto di deflazionare in partenza i ricorsi. Oltre che essere inadeguata alla domanda di giustizia dei contribuenti italiani l’attuale giurisdizione tributaria è anche uno dei tappi che non consente all’Italia di attrarre investimenti internazionali perché i tempi e gli esiti dei contenziosi non sono certi e prevedibili.

La seconda innovazione epocale: avremo inoltre il giudice autonomo e indipendente con la configurazione di un organo di autogoverno rafforzato e irrobustito, prevedendo una piccola “pianta organica dedicata” capace di realizzare le attività proprie di un organo di autogoverno che si mette in cammino. Ma la riforma introduce, inoltre, più di una dozzina di ulteriori strumenti correttivi di oggettivo significato per rendere la giustizia tributaria più giusta e più efficiente “ e che ora spetterà all’Amministrazione mettere in esecuzione.

Avevo assicurato che avremmo portato a termine la riforma a più mani con ragionevolezza e sollecitudine. E così è stato: il mio ringraziamento più grande – oltre che alle strutture dirigenziali e ai vertici politici del MEF e del Ministero della Giustizia – lo rivolgo ai componenti politici delle due Commissioni perché nonostante il distanziamento della stagione politica siamo riusciti a trovare convergenza e non solo per il vincolo esterno del PNRR perché si tratta di una grande questione per la libertà della democrazia economica del nostro Paese>.

Ecco un riepilogo sintetico delle principali novità.
1. L’assunzione – tramite concorso per esami – di 567 magistrati tributari a tempo pieno.
2. Rendere il giudice tributario autonomo e indipendente,
3. L’accesso al concorso anche per i laureati in economia: “L’accesso sarà riservato a coloro che hanno la formazione giuridica ma anche la formazione tecnica e funzionale in economia e commercio, sempre tenendo alto il livello del rigore selettivo del concorso”.
4. Si introduce l’istituto del Tirocinio per fare in modo che il giudice tributario possa garantire la qualità della sua prestazione attraverso sentenze immuni da debolezza di motivazione.
5. Aumenta l’età in servizio dei magistrati tributari, andando oltre gli attuali 70 anni, fino a 74 anni in décalage, per ottimizzare i tempi occorrenti per la gestione delle procedure concorsuali.
6. Prevedere incentivi economici per motivare e favorire attraverso l’istituto
dell’Interpello il transito di una “quota” della magistratura ordinaria in quella
tributaria.
7. La prova testimoniale facile. Viene superato il divieto di prova testimoniale,
introducendo la testimonianza in forma scritta, ammessa dal giudice come prova da opporre ai verbali o agli atti del pubblico ufficiale: “con l’attività emendativa dei senatori delle due commissioni l’istituto – sottolinea D’Alfonso – diventa un vero e proprio istituto di garanzia del confronto dialogico e paritario tra l’Amministrazione e il contribuente ricorrente”.
8. Lo spostamento dell’onere della prova dal contribuente all’amministrazione
finanziaria.
9. L’appellabilità delle sentenze del giudice monocratico a cui si potrà ricorrere (oggi non previsto) per i contenziosi fino a 3mila euro.
10. “Pace fiscale” sostenibile, valorizzando i suggerimenti del Comitato
Intermagistrature con un emendamento ad hoc che preveda lo stralcio di oltre
50mila liti assai risalenti pendenti in Cassazione.
11. L’assegnazione del “Bollino Blu” ai contribuenti virtuosi che darà loro condizioni di “premialità fiscale”, come ad esempio la possibilità di evitare l’adempimento del versamento della garanzia fideiussoria.
12. L’introduzione di istituti deflattivi (per ridurre il contenzioso) come il Reclamo e la Mediazione prima che si instauri il contenzioso tributario.
13. Facilitare l’accesso alla consultazione della giurisprudenza di merito per tutti i soggetti interessati con l’istituzione del Massimario nazionale presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
14. L’Introduzione di misure per risolvere la crisi della funzione nomofilattica della Cassazione in modo da assicurare l’essenziale uniformità interpretativa anche del diritto tributario, per evitare disparità di trattamento e per rendere il più possibile prevedibile la giustizia tributaria in modo da deflazionare a monte l’entità del contenzioso.
15. L’interpello per gli investitori esteri scende: da 20 milioni a 15 milioni la soglia reddituale per conoscere in anteprima la reazione della macchina tributaria nei confronti del loro progetto d’investimento in Italia.
16. La responsabilità erariale per quei funzionari dell’Agenzia dell’entrate che non valorizzano le situazioni di fatto e di diritto descritte dal contribuente ricorrente che fa istanza di mediazione o di reclamo. Qualora si verificasse la ragione del contribuente, il funzionario che aveva minimizzato la lettura a sfavore del contribuente è sottoposto ad azione di responsabilità erariale.