Acqua, Tar conferma multa Antitrust ad Aca per pratica scorretta

Nessuna sospensione cautelare della multa da 312mila euro con la quale l’Antitrust a metà dicembre scorso ha sanzionato A.C.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.a., società che eroga il servizio idrico nella provincia di Pescara e in altri comuni limitrofi delle province di Chieti e Teramo, per una pratica commerciale scorretta.

L’ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio. Il procedimento sanzionatorio concerne una serie di comportamenti inerenti l’attivazione automatica di una polizza assicurativa per la copertura del maggior costo subito dal consumatore, in caso di perdite occulte di acqua nel tratto privato dell’impianto idrico, con l’addebito del relativo costo in fattura. In sostanza, secondo l’Antitrust ACA aveva attivato automaticamente, mediante silenzio assenso, la copertura assicurativa relativa al rischio derivante dalle perdite occulte, in tal modo, impedendo all’utente di valutare la bontà della proposta assicurativa prima di aderire alla stessa. Sul suo sito web, inoltre, non risultava presente alcuna informativa in merito alle condizioni di assicurazione, alle limitazioni e alle eventuali modalità di attivazione; e dalle segnalazioni degli utenti emergeva che ACA non forniva riscontro alle istanze di rinuncia della polizza e alle conseguenti richieste di storno degli addebiti effettuati presentate dai consumatori.

Il Tar oggi ha considerato che “al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare”, rilevando come non emergano “profili di presumibile fondatezza delle censure dedotte con il ricorso, in relazione al meccanismo automatico di operatività della polizza collegata al contratto di utenza e alle omissioni informative contestate con il provvedimento impugnato”. In più, per i giudici “la situazione economica della ricorrente non appare tale da impedire che al pregiudizio prospettato possa ovviarsi con la richiesta di rateizzazione della sanzione, richiesta che allo stato non risulta formulata”.

Fabio Lussoso: