Nel botta e risposta tra il Sindacato dei giornalisti abruzzesi e l’Ordine regionale, sull’esercizio della professione chiarisce il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha preso posizione in merito all’interpretazione di alcuni presunti editori sull’obbligo di registrazione delle testate e sull’esercizio abusivo della professione:
«La legge 103 del 2012, nell’intento di semplificare le norme relative alle testate online di piccole dimensioni, sta determinando una falla pericolosa nell’ordinamento italiano, rendendo possibile non solo l’esercizio abusivo della professione, ma anche contribuendo a agevolare forme di informazione svincolate dal rispetto delle norme deontologiche.- si legge nel comunicato del Consiglio nazionale dell’Ordine – In un panorama informativo sempre più complesso e deresponsabilizzato a causa dell’azione delle grandi piattaforme, si cerca, da parte di editori senza scrupoli, di accreditare l’interpretazione che la semplificazione dell’obbligo di registrazione consenta un aggiramento delle norme sulla stampa permettendo a non giornalisti di operare allo stesso livello di professionisti obbligati a fare formazione e a rispettare la deontologia.
Testate prive dell’indicazione di un direttore responsabile non possono operare come organi di informazione. Tali non-testate non possono certificare l’attività pubblicistica ed essere ammesse a conferenze stampa e punti informativi. In tal senso, richiamiamo le amministrazioni pubbliche e gli enti locali a un rigoroso rispetto della legge. Quando un ente pubblico dirama le informazioni destinate ai cittadini deve rivolgersi ai giornalisti iscritti all’Albo. L’unica eccezione ammessa riguarda gli aspiranti giornalisti pubblicisti, se muniti di regolare accredito da parte della testata registrata.
Il proliferare di sedicenti giornalisti sulla rete contribuisce a aumentare la difficoltà dei cittadini a orientarsi e costruirsi un’opinione propria su fatti documentati. Auspichiamo che il Parlamento e il governo vogliano cogliere l’occasione del ddl delega sulla riforma delle professioni per correggere queste anomalie per garantire ai cittadini un’informazione la più corretta e trasparente possibile».
Tutto è iniziato alcuni giorni fa con un comunicato in cui il Sindacato dei giornalisti abruzzesi segnalava un’anomalia: l’esercizio della professione da parte di aspiranti giornalisti il cui direttore responsabile… non esiste. Persone utilizzate per compiere un lavoro che dovrebbe o potrebbe essere prodromico al conseguimento del patentino da giornalista (pubblicista o praticante), che tuttavia resta una chimera la presunta testata, registrata o no, non è dotata di un direttore responsabile.
Il fenomeno, con l’avvento del web, dei social e della cronaca fai da te, sta diventando sempre più pericoloso, sia perché non garantisce la correttezza dell’informazione ai cittadini, sia perché si profila come l’ennesima occasione di sfruttamento e illusione di tanti giovani che sperano di accedere alla professione.
La questione è complessa, quindi meglio procedere in ordine di tempo partendo proprio dal comunicato di SGA:
«Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi richiama l’attenzione sul crescente numero di casi, registrati in diverse aree del territorio regionale, di soggetti non iscritti all’Ordine dei giornalisti che svolgono di fatto attività riconducibili all’esercizio della professione giornalistica attraverso social network, pagine online e canali YouTube non registrati come testate.
Negli ultimi mesi si è assistito a una presenza sempre più frequente di queste figure in conferenze stampa, eventi pubblici e contesti legati alla cronaca locale, con attività che comprendono interviste, raccolta di dichiarazioni, diffusione di notizie e aggiornamenti continui rivolti a un pubblico stabile e fidelizzato. Si tratta di pagine e canali che vengono alimentati con regolarità e che, in molti casi, si propongono come veri punti di riferimento informativo per le comunità locali.
Il tema non riguarda il libero diritto di espressione garantito a ogni cittadino, né la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali per raccontare fatti e opinioni. La questione riguarda invece il confine tra libera comunicazione e attività giornalistica esercitata in maniera sistematica e continuativa, senza il rispetto delle regole professionali e delle responsabilità previste dall’ordinamento.
Chi esercita la professione giornalistica è tenuto infatti a osservare norme deontologiche precise: dalla verifica delle fonti alla tutela delle persone coinvolte nelle notizie, dal rispetto della privacy alla correttezza dell’informazione, fino alla responsabilità civile e penale dei contenuti pubblicati. L’assenza di qualsiasi forma di registrazione editoriale o di riferimento professionale rischia invece di creare spazi sottratti a controlli e garanzie, con possibili ricadute sulla qualità dell’informazione e sulla tutela dei cittadini.
Per questo il Sindacato dei giornalisti abruzzesi chiede che, come già avviene in altre regioni italiane, la situazione venga attentamente monitorata dall’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, valutando caso per caso eventuali situazioni riconducibili all’esercizio abusivo della professione da segnalare alle autorità competenti.
L’obiettivo non è limitare il pluralismo o ostacolare nuove forme di comunicazione, ma garantire che chi svolge stabilmente attività informativa nei confronti delle comunità locali operi nel rispetto delle regole, della trasparenza e delle responsabilità che il lavoro giornalistico comporta».
Alla segnalazione del Sindacato dei giornalisti abruzzesi ha subito risposto l’Ordine dei giornalisti regionale, imbracciando un punto di vista del tutto diverso:
«Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ha letto con attenzione il comunicato del Sindacato dei giornalisti abruzzesi e ne apprezza la preoccupazione per la qualità dell’informazione. Tuttavia, non può esimersi dal rilevare alcune imprecisioni di non poco conto, che rischiano di alimentare un dibattito pubblico fondato su premesse giuridicamente scorrette.
Il comunicato sembra ignorare o quantomeno trascurare che la legge italiana consente espressamente la pubblicazione di testate online senza registrazione presso il Tribunale e senza iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. L’art. 3-bis della legge n. 416/1981, introdotto dalla legge n. 103/2012, ha creato un regime semplificato per l’informazione telematica a diffusione gratuita, che la Corte di Cassazione (sent. n. 23230/2012) ha ulteriormente chiarito, escludendo che il regime della legge sulla stampa si applichi automaticamente alle testate online. Chi gestisce una pagina informativa, un canale YouTube o un sito di notizie senza ricavi significativi non sta aggirando la legge: sta esercitando un diritto che la legge gli riconosce esplicitamente.
C’è poi una questione che il comunicato sorvola completamente, e che invece merita di essere detta chiara: per diventare pubblicista occorrono due anni di collaborazione giornalistica documentata e retribuita. Due anni. Significa che molti di quei soggetti non iscritti che il Sindacato vorrebbe segnalare alle autorità sono, in realtà, potenziali pubblicisti che stanno svolgendo esattamente il tirocinio che l’ordinamento richiede. Invocare contro di loro la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione non è solo giuridicamente azzardato: è contraddittorio con le stesse regole dell’Ordine.
L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo condivide l’obiettivo di tutelare la qualità dell’informazione e la responsabilità di chi la produce. Ma la strada non è quella di una sorveglianza corporativa su chi racconta fatti nelle piazze digitali del proprio paese. La strada è quella di un aggiornamento normativo serio che questo Consiglio sta già perseguendo in sede nazionale capace di introdurre obblighi minimi di trasparenza per tutti i soggetti editoriali, indipendentemente dal regime giuridico in cui operano. Difendere la professione significa innanzitutto conoscere le regole che la disciplinano. E aggiornarsi, quando quelle regole cambiano».
Oggi la nota del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, pubblicata sopra, sembra avere centrato meglio la questione, dando in in qualche modo ragione al sindacato su chi, senza titolo, alimenta l’informazione quotidiana sui social non rispondendo ad alcun direttore responsabile iscritto all’albo.
Sulla vicenda si pronuncia anche il coordinamento di Controcorrente:
«Condividiamo la recente nota del Sindacato sul confine tra libera comunicazione e attività giornalistica esercitata in maniera sistematica e continuativa, senza il rispetto delle regole professionali e delle responsabilità previste dall’ordinamento. Non spendiamo parole per stigmatizzare la forma della replica del Direttivo dell’Ordine regionale: i toni utilizzati si qualificano da soli e per il rispetto delle colleghe, dei colleghi e dei valori in cui crediamo, rifuggiamo da sempre simili linguaggi. Piuttosto vogliamo soffermarci sui contenuti espressi che riteniamo strumentali, dannosi e inutili per i problemi della categoria. Evidente il tentativo di buttare la palla in tribuna trincerandosi dietro le norme che nulla incidono sul grande tema del confine tra libera comunicazione e attività giornalistica esercitata in maniera sistematica e continuativa, senza il rispetto delle regole professionali e delle responsabilità previste dall’ordinamento.
La nota del Sindacato richiamava l’attenzione sul “crescente numero di casi, registrati in diverse aree del territorio regionale, di soggetti non iscritti all’Ordine dei giornalisti che svolgono di fatto attività riconducibili all’esercizio della professione giornalistica attraverso social network, pagine online e canali YouTube non registrati come testate”. È evidente che la questione non è quella della registrazione al Tribunale territoriale di competenza, ma il fatto che social network, pagine online e canali YouTube (anche esentati dalla registrazione ai sensi dell’art. 3 bis della Legge 103/2012 ) pubblicano notizie, interviste, raccolta di dichiarazioni in conferenze stampa, eventi pubblici e contesti legati alla cronaca locale, con aggiornamenti continui rivolti a un pubblico stabile e fidelizzato senza indicare il nome di un direttore responsabile iscritto all’Albo. Il citato articolo 3 bis, infatti, prevede solo l’esenzione (a determinate condizioni) dell’obbligo di registrazione al Tribunale, ma soprattutto l’Ordine nazionale dei giornalisti ribadisce comunque la “necessità dell’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo”.
Davvero strano che il Direttivo dell’Ordine regionale citi una serie di norme e sentenze fuori dal contesto posto dal Sindacato, dimenticando questa necessità riscontrabile con una banale consultazione delle FAQ pubblicate dal sito web dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Davvero grave che il Direttivo dell’Ordine regionale consideri “potenziali pubblicisti impegnati nel tirocinio” quei soggetti non iscritti all’Albo che partecipano a conferenza stampa, a eventi pubblici e contesti legati alla cronaca locale per realizzare interviste, raccogliere dichiarazioni e scrivere notizie per conto di un social network, una pagina on-line, o di un canale YouTube che non indicano il nome di un direttore responsabile iscritto all’Albo. Davvero il direttivo dell’Ordine regionale ignora la portata di questo fenomeno lamentato quotidianamente da colleghe e colleghi che svolgono l’attività giornalistica rispettando le regole professionali e delle responsabilità previste dall’ordinamento? Ogni ulteriore dubbio può essere fugato consultando la presa di posizione dell’Esecutivo nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Ecco il link: https://www.odg.it/testate-prive-dellindicazione-di-un-direttore-responsabile-non-possonooperare-come-organi-dinformazione-la-presa-di-posizione-dellesecutivo/65836
Il Coordinamento di Controcorrente Abruzzo».