Coronavirus Abruzzo: Prorogata la zona rossa in Valfino e Caldari

Con l’ordinanza N° 40 appena firmata dal Presidente della Regione Marco Marsilio si confermano a partire da lunedì 20 le misure restrittive in Valfino e Caldari di Ortona.

Sono dunque confermate con efficacia dal 20 aprile e fino a cessate esigenze le misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino e per il territorio di Villa Caldari, frazione del Comune di Ortona. Non vengono citati i Comuni della Vestina, in particolare Penne. Viene, però, specificata la disposizione riguardante il Comune di Avezzano, dove, il giorno 27 aprile,  possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Nell’ordinanza si specifica anche, voce per voce, nel dettaglio le misure di restrizione:

Divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti:

b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;

c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di
esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno:

I. è consentito l’ingresso ad un Comune rientrante nella “zona rossa”, previa autorizzazione del Sindaco,
esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla
presente ordinanza;

II. sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” al personale sanitario, ai volontari e
funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;
Il Presidente della Regione

III. sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” in presenza di condizioni di
comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di
visite o cure indifferibili) debitamente certificate;

IV. sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni “zona rossa” al personale impegnato nel
trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla
presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla
merce trasportata e alla destinazione della stessa;

V. in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ad un Comune della
“zona rossa” è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;

VI. nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita da un Comune della “zona rossa” è possibile
esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a
fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego,
comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di personale
proveniente dalla “zona rossa” e non diversamente reperibile al di fuori della stessa”;

d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione di quelle salvaguardate dalle
restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020;

e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;

f) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di
fatto, nei comuni “zona rossa”, ove le stesse si svolgano fuori da uno dei detti comuni;

g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e
privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;

h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;

i) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto,
ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

j) sono garantiti i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il servizio di consegna a
domicilio di farmaci e generi alimentari ai cittadini posti in stato di isolamento domiciliare fiduciario, il
servizio di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, il servizio di rifornimento delle banconote
agli sportelli dei Bancomat e Postamat;

k) gli spostamenti delle persone fisiche tra i Comuni “zona rossa” delle province di Pescara e di Teramo,
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e assoluta urgenza o per motivi di
salute, sono consentiti – ove si realizzino interamente nell’ambito dei territori di detti comuni – previa
esclusiva esibizione del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno.

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