Accordo per la continuità assistenziale in Abruzzo

Siglato oggi tra Asl abruzzesi e sindacati il nuovo accordo integrativo aziendale per la continuità assistenziale. Da febbraio sarà attivo il servizio di attività ambulatoriale.

I quattro direttori generali delle Asl abruzzesi e i tre rappresentanti dei sindacati di categoria hanno firmato oggi il verbale in cui si definisce il nuovo accordo integrativo aziendale per la continuità assistenziale. Soddisfatto l’Assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci il quale ringrazia per la disponibilità e per il lavoro impegnativo i Direttori e i segretari regionali dei sindacati di categoria.

In una nota, che riportiamo integralmente,  l’assessore Paolucci afferma “abbiamo voluto fortemente la conclusione di questo accordo per riconoscere ai medici di continuità assistenziale il ruolo fondamentale che essi svolgono all’interno del sistema sanitario regionale. A partire dal 01/02/2018 in tutte le sedi di continuità assistenziale sarà attivato il servizio di attività ambulatoriale. Il Servizio di Continuità Assistenziale assicurerà le attività di assistenza ambulatoriale a libero accesso presso tutte le sedi per tutte le ore di servizio. In particolare saranno garantite le seguenti prestazioni di tipo ambulatoriale:

  1. a) visita ambulatoriale nei confronti dei pazienti in grado di raggiungere la più vicina postazione di continuità assistenziale;
  2. b) prescrizione per terapie che non possono subire interruzioni;
  3. c) prestazioni di cui all’Allegato D dell’ACN percependo i relativi compensi aggiuntivi in accordo a quanto previsto dall’art.67 c. 12 dell’ACN

Nei casi in cui all’interno dei PTA (Presidi Territoriali di Assistenza) o delle sedi erogative distrettuali siano contestualmente presenti sedi di Punti di Primo Intervento (P.P.I.) e sedi del Servizio di Continuità Assistenziale, qualora il Medico del P.P.I. attribuisce all’assistito un codice di triage “bianco” o “verde” potrà trasferire in cura lo stesso al Medico di Continuità Assistenziale che sarà deputato all’espletamento dei seguenti compiti:

  1. Effettuare le visite ambulatoriali del caso e relative prescrizioni farmaceutiche commisurate alle esigenze terapeutiche dell’assistito;
  2. prescrivere prestazioni diagnostiche e specialistiche e gli esami ematochimici non differibili ritenuti necessari dal medico di CA, ai fini del raggiungimento di un orientamento diagnostico e terapeutico; sono escluse le prescrizioni indotte dal personale del PPI che dovrà effettuare direttamente su proprio ricettario le prescrizioni di propria competenza
  3. eseguire prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato D dell’ACN, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero, che verranno retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.

Le organizzazioni sindacali firmatarie ed i medici che partecipano alla presente sperimentazione concordano che in ragione della tipologia delle prestazioni erogate in applicazione di questo Accordo, caratterizzate da condizioni di particolare protezione,  non sono dovute le indennità di cui all’art. 13, comma 1, dell’AIR”.