Imu e piattaforme, infondate le obiezioni dell’Eni

PESCARA - Pozzo Ombrina Mare visto da Goletta Verde nel 2010 (fonte: ufficio stampa Legambiente).

Imu e piattaforme, infondate le obiezioni dell’Eni secondo il legale che ha seguito il ricorso in Cassazione del Comune di Pineto.

Ieri la notizia dell’accoglimento della Cassazione del ricorso presentato dal Comune di Pineto (Teramo) e relativo al pagamento dell’Ici da parte delle piattaforme Eni. Poche ore dopo, neppure il tempo di esultare per il sindaco di Pineto Robert Verrocchio e per l’avvocato Ferdinando D’Amario, l’Eni aveva replicato seccamente richiamandosi alla Legge di Stabilità 2016 che, secondo la compagnia petrolifera, azzererebbe gli effetti della pronuncia degli ermellini. Per vederci chiaro abbiamo chiesto lumi all’avvocato D’Amario:

“E’ esattamente il contrario – dice il legale – La Corte di Cassazione ha esaminato la portata delle Legge di stabilità e l’ha ritenuta non afferente al caso, sia per l’anomalia in sé (una legge che attinge ad una circolare, anziché viceversa, cosa che apre profili di incostituzionalità) e sia perché la stessa circolare richiamata dalla legge non è applicabile alle piattaforme. In particolare, il comma 244 non opera nei confronti degli impianti di estrazione idrocarburi a mare”.

La sentenza della Suprema Corte arriva a meno di due mesi dal referendum sulle trivelle (il 17 aprile) e apre la strada al pagamento dell’Ici da parte delle piattaforme petrolifere. I giudici romani hanno accolto il ricorso del Comune contro le sentenze delle commissioni tributarie di merito che avevano esentato l’Eni dal tributo fissato per le quattro piattaforme per l’estrazione di idrocarburi installate nel mare di fronte al lido di Pineto, nelle acque territoriali dell’Adriatico. Dunque le motivazioni dell’Eni sono state rigettate, anche se la sentenza precisa che dalla cifra che l’Eni dovrebbe pagare al Comune di Pineto vadano escluse – per l’evidente incertezza interpretativa – le sanzioni relative alle imposte reclamate, mentre saranno comunque da conteggiare gli interessi, voce anche importante visto che parliamo di avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1993 al 1998, circa 14 milioni di euro. Interessi a parte, che potrebbero comunque aggirarsi sui cinque milioni, va sottolineato anche il principio giuridico che deriva dalla sentenza della corte di cassazione, un precedente cui senz’altro si richiameranno le altre amministrazioni italiane in coda per analogo ricorso. Senza contare che il ricorso si riferisce solo ad un periodo circoscritto: dal 1993 in poi il terreno è tutto da esplorare.

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Marina Moretti: