Serie C Sandomenico – Sei turni di stop, che stangata!

Serie C Sandomenico – Tegola per il Teramo: l’esterno offensivo fermato per sei turni per fatti risalenti alla permanenza a Siracusa. Le motivazioni

Il tribunale Nazionale Federale ha squalificato per sei giornate Salvatore Sandomenico per fatti risalenti alla sua permanenza a Siracusa. In attesa dell’appello è una brutta tegola per Palladini già alle prese con un finale di stagione difficilissimo. Sentenza e motivazioni riportate integralmente:

 

“- per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6
(sei) gare ufficiali ciascuno;
– per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi
nella corrente stagione sportiva.
I motivi della decisione
Il deferimento si appalesa fondato.
L’art. 8, comma 1 del CGS prevede che “Costituiscono illecito amministrativo la mancata
produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei
documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di
controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze
UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.”.
Orbene, la disamina dei fatti, come evidenziata nell’atto di deferimento, consente di fornire
una logica ricostruzione degli stessi nei termini secondo i quali alla Co.Vi.So.C. sono stati
forniti documenti che, sebbene riportino la stessa data risultano alterati nel loro contenuto, in
maniera tale da non poter identificare con certezza quale sia il contenuto originario dei verbali
di conciliazione e, soprattutto, anche il soggetto firmatario.
Prima anomalia rilevabile è data dalla circostanza che, in data 21/12/2017 in occasione della
verifica ispettiva da parte della Deloitte & Touche relativa agli adempimenti sul bimestre
settembre-ottobre 2017 non è stata data alcuna evidenza documentale, da parte della
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
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Società Siracusa Calcio Srl, in merito al pagamento di premi contrattuali da corrispondersi ad
alcuni tesserati con la mensilità di ottobre 2017, per un ammontare complessivo lordo pari a €
24.000,00, sebbene gli stessi, alla data della visita risulterebbero essere già stati stipulati.
La Società di revisione, infatti, rilevava, in relazione al mancato pagamento dei premi, la
violazione dell’art. 85 delle NOIF.
Solo successivamente alla predetta data (benché, come già evidenziato, i verbali fossero già
nella piena disponibilità della Società), la Società di revisione riceveva a mezzo posta
elettronica, copia di quattro verbali di conciliazione relativi alla rinuncia, da parte degli odierni
calciatori tesserati, ai premi loro dovuti.
Tali documenti, rubricati nell’atto di deferimento sub allegato 4, riportano ictu oculi delle
difformità sostanziali rispetto a quelli successivamente presentati alla Società di revisione in
occasione della successiva visita sia in ordine al contenuto dello stesso sia in ordine, per tre
dei quattro contratti, al soggetto che ha firmato gli stessi per conto del Siracusa Calcio
(vedasi documenti sub allegato 5 all’atto di deferimento).
Orbene tanto basta, a parere del Collegio per ritenere sussistente la violazione dell’art. 8
comma 1 del CGS giacché appaiono quantomeno anomale le seguenti circostanze:
– che il verbali di conciliazione, sebbene sottoscritti in data antecedente alla visita della
Deloitte & Touche non siano stati regolarmente consegnati alla stessa;
– che vi fossero due diverse versioni dei verbali di conciliazione stipulati nella stessa data, ad
opera di soggetti diversi in rappresentanza del Siracusa Calcio Srl (che, deve dedursi erano
presenti entrambi nella sede sindacale) e che non si sia proceduto, contestualmente, a
prevedere l’annullamento e la sostituzione integrale del primo verbale qualora il secondo sia
stato redatto per sostituire integralmente il precedente; qualora infatti si fosse trattato di
mere integrazioni sarebbe bastato procedere ad un integrazione del primo verbale senza
procedere, nella stessa sede e nella stessa data a redigere un verbale diverso e a farlo
firmare dallo Iodice piuttosto che dal Cutrufo;
Orbene, né può dirsi che la modifica intercorsa fra i due verbali fosse meramente formale.
Infatti la specificazione introdotta con la quale si prevede espressamente che restano fermi
ed impregiudicati tutti gli altri diritti derivante dal contratto professionistico stipulato fra la
Società ed i calciatori, sembra a questo Collegio che sia chiaramente volto ad evitare i rischi di
nullità del primo verbale di conciliazione in relazione alle rinunce in esso previste (vedasi
punto 4 del verbale).
Si ritiene, inoltre, che il secondo verbale stipulato avrebbe dovuto chiaramente far riferimento
al primo e prevedere espressamente la sua valenza integrativa e/o sostitutiva del predetto.
Anche la diversità soggettiva del soggetto stipulante non sembra possa ritenersi una mera
divergenza formale che non incide sul contenuto sostanziale dei due verbali.
In tale contesto, pertanto, a prescindere dalla falsità o meno dei documenti in questione, che
questo collegio non ritiene di sindacare, emerge chiaramente che, agli organi di controllo sia
stata comunque presentata una documentazione non corrispondente, e quindi diversa, a
quella effettivamente rappresentativa dell’effettiva volontà dei deferiti.
A ciò si aggiunge che i calciatori deferiti nelle loro memorie difensive fanno riferimento ad un
verbale di conciliazione firmato; addirittura la difesa del Daffara arriva a disconoscere
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l’esistenza di un secondo verbale, salvo poi procedere alla rettifica formulata in sede di
udienza.
Da ciò si deduce che anche le parti abbiano voluto dare valenza giuridica ad uno solo (anche
se nelle difese dei calciatori non si comprende a quale dei due) dei verbali stipulati.
Tanto, si ribadisce, è sufficiente per ritenere violata la norma atteso che si ritiene sia
integrata la fattispecie sanzionatoria mediante la presentazione di due differenti documenti
idonei, pertanto, ad indurre in errore gli organi di controllo in ordine alla regolarità degli stessi,
inducendo gli stessi a ritenere sussistente quantomeno l’alterazione dei contenuti fra un
documento e l’altro.
Quantomeno singolare, poi, si appalesa il cambio di strategia difensiva della difesa del Daffara
che, nelle memoria difensiva chiaramente ed inequivocabilmente ha proceduto a
disconoscere qualsivoglia altro verbale diverso contenutisticamente da quello allegato alla
memoria stessa, salvo poi procedere alla rettifica delle proprie tesi difensive in sede di
udienza.
Invero, se un disconoscimento del verbale avrebbe inequivocabilmente escluso la
responsabilità del Daffara, la successiva ammissione formulata in udienza induce questo
Collegio a ritenere lo stesso pienamente consapevole degli illeciti commessi.
A prescindere, infatti, dall’estraneità dei calciatori nella gestione societaria, appare evidente
che anche i calciatori avrebbero dovuto chiaramente far trasparire la loro volontà negoziale in
un unico atto, avendo cura di procedere a porre nel nulla gli effetti di quello che si riteneva
non più valido, atteso che anche le stesse difese fanno riferimento ad un solo verbale di
conciliazione, pur se, di fatto, ve ne sono materialmente due.
Con il loro comportamento, pertanto, il Collegio ritiene che abbiano fornito un valido contributo
causale alla causazione dell’illecito contestato anche in ragione del fatto che è ben noto, in
quanto adempimento prescritto dalle norme federali, che tali atti devono essere, poi,
sottoposti, agli organi di controllo a ciò deputati per la verifica degli adempimenti fiscali,
retributivi e previdenziali a carico delle Società.
In conclusione, tenuto conto della gravità degli illeciti contestati, questo Tribunale ritiene
congrue le richieste formulate dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento proposto ed
irroga ai deferiti le seguenti sanzioni:
– per Cutrufo Gaetano e Iodice Giuseppe: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;
– per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6
(sei) gare ufficiali ciascuno;
– per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi
nella corrente stagione sportiva.”