Coordinamento No Ombrina: “Ecco perché il progetto è affossato”

Il coordinamento No Ombrina spiega perché la proroga della concessione a Rockhopper è destinata comunque ad essere vana.

La ricostruzione giuridica dell’iter -spiega il Coordinamento- si rende necessaria alla luce dei timori che nelle ultime ore hanno scosso il mondo No-Triv per la proroga della concessione a Rockhopper, e rilanciati dal prof.Enzo Di Salvatore.

Partendo dalla premessa che “Occorre sempre vigilare”, il Coordinamento No Ombrina, in una lunga nota, che segue integralmente, spiega i motivi per i quali sarà praticamente impossibile far partire il progetto della Rockhopper

 

IL COMUNICATO DEL COORDINAMENTO (INTEGRALE)

A)Rockhopper ha un PERMESSO DI RICERCA vigente e ha presentato un’istanza per trasformarlo in CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE (cioè il titolo che permette di estrarre per la produzione vera e propria). E’ un titolo diverso. Assegnato il titolo di CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE non ci sarebbe stato rimedio in alcun modo…e siamo arrivati ad un millimetro!;
B)il PERMESSO DI RICERCA è stato rilasciato nel 2005. Ovviamente sarebbe bello che anche questo titolo decadesse, anche se non permette l’estrazione. Una legge non può togliere un titolo già assegnato per la quasi certa incostituzionalità della norma. Prevedere una legge di questo genere avrebbe esposto ad un quasi certo ricorso al TAR da parte della ditta che avrebbe sollevato eccezione di costituzionalità con il rischio di vedersi alla fine annullare la norma introdotta con la Legge di Stabilità che oggi blocca Ombrina;

C)il PERMESSO DI RICERCA ha durata di 6 anni con la possibilità di due proroghe di 3 anni ciascuna;

D)il PERMESSO DI RICERCA in possesso di Rockhopper ha esaurito i primi 6 anni e ha ottenuto una prima PROROGA di 3 anni il 27/04/2012;

E)il Ministero può sospendere il decorso temporale di un titolo minerario per varie ragioni. Si tratta, quindi, di una SOSPENSIONE; cioè i giorni del periodo di sospensione non vengono conteggiati nei 12 anni complessivi di vigenza massima di un titolo di permesso di ricerca;

F)il ministero ad inizio 2015 aveva già sospeso il decorso temporale della vigenza del titolo in questione fino al 31/12/2015. Dopo questa data il titolo non sarebbe decaduto ma sarebbe solo ripartito il decorso temporale con naturale scadenza a metà agosto 2016. Su istanza dell’azienda la vigenza del titolo di PERMESSO DI RICERCA poteva essere ulteriormente prorogata per altri tre anni fino al 2019. Questo fatto è noto a tutti coloro che si occupano del problema;

G)il ministero il 23 dicembre scorso (quindi prima della Legge di Stabilità) ha allungato il periodo di SOSPENSIONE del decorso temporale del PERMESSO DI RICERCA fino al 31/12/2016 in attesa di decisioni. Tra l’altro facciamo notare che di solito le aziende chiedono queste sospensioni della vigenza anche per evitare di pagare il canone dovuto per il titolo, seppur irrisorio. Capiamo che forse per noi sarebbe anche simpatico far pagare alla Rockhopper un canone per un titolo che effettivamente ora non può sfruttare…ma forse per la pubblica amministrazione sarebbe visto come punitivo.
Tra l’altro nello stesso atto di allungamento della sospensione si precisa che:
“in caso di esito non favorevole del procedimento di conferimento della concessione di coltivazione a mare di cui all’istanza “d 30 B.C-.MD”, la società ROCKHOPPER ITALIA S.p.A. è comunque tenuta ad effettuare – senza ritardo-tutte le operazioni necessarie allo smantellamento e rimozione della struttura a mare denominata “PIATTAFORMA OMBRINA MARE 2”, la chiusura mineraria del pozzo “OMBRINA MARE 2 dir” ed ogni altro intervento richiesto ai fini del ripristino ambientale dei luoghi. In tal caso durante le operazioni anzidette le condizioni di sicurezza dovranno comunque essere mantenute”
Si prefigura, quindi, un possibile esito negativo (la legge di stabilità era ancora in discussione al momento dell’emanazione dell’atto di allungamento della sospensione);

H)la legge di stabilità entrata in vigore qualche giorno fa incide proprio sull’aspetto centrale del contendere stabilendo che il TITOLO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE, cioè quello che serviva a Rockhopper per estrarre, NON PUO’ ESSERE RILASCIATO in quanto all’interno delle 12 miglia dalla costa.
Pertanto con l’ultima legge l’esito dell’istanza di rilascio del titolo di CONCESSIONE non può essere favorevole!

Ovviamente può sempre succedere che in futuro possano essere varate leggi meno restrittive ma questo può accadere su tutto. Un governo può abolire la pena capitale. Un governo può reintrodurla.
Per ripararsi da questa evenienza (sottolineiamo, questa cosa serve solo per prevenire eventuali ulteriori cambi normativi; Ombrina con la legge attuale non può andare avanti) è necessario pretendere che il Ministero , sulla base della nuova norma approvata nella legge di Stabilità, faccia proprio quello che ha prefigurato e, cioè, rilasci il diniego formale all’istanza senza lasciarla “aperta”.
Questa situazione è nota da tempo, anche prima di quest’ultima decisione del Ministero visto che, come detto, la vigenza del Permesso di Ricerca poteva arrivare al 2019 (ora con l’ultima decisione al 2020). Su questo il Coordinamento No Ombrina sta già lavorando.
In teoria neanche questo diniego ci metterebbe al riparo di un nuovo progetto Ombrina in caso di ulteriore modifica normativa ma almeno per molti atti bisognerebbe forse iniziare daccapo l’iter.
Pertanto è agevole concludere che Ombrina è stata fermata (all’ultimo momento) e che è incompatibile con le attuale leggi ottenute con l’impegno civile. E’ stata una grande vittoria ma bisogna continuare a lottare per consolidarla affinché il paese scelga in generale di abbandonare le fonti fossili che stanno uccidendo il Pianeta.

Coordinamento No Ombrina

About the Author

Carmine Perantuono
Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 1997. Ricopre il ruolo di Direttore Responsabile di Rete8.