Pescara: per il Tar le antenne restano a San Silvestro

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Pescara: per il Tar le antenne restano a San Silvestro. A stabilirlo è una sentenza del Tar del Lazio che chiude una battaglia di oltre trent’anni portata avanti dai cittadini che avranno comunque la possibilità di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Da anni i residenti  di San Silvestro protestano per difendersi dall’inquinamento elettromagnetico delle antenne. Di recente le istituzioni locali hanno anche varato un progetto di delocalizzazione su una piattaforma off shore a largo della costa di Francavilla, ma la recente sentenza sembra annullare qualsiasi decisione in merito.
Accogliendo in toto il ricorso presentato dalla Rai e da Rai way spa, i giudici del Tar annullano tutti gli atti impugnati, compresi quelli per trasferire in una piattaforma in mare tutte le antenne presenti a San Silvestro. Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Agcom, il ministero dello Sviluppo economico, la Regione e il Comune di Pescara.

I ricorrenti hanno contestato una lunga serie di provvedimenti, tra cui la delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom) riguardante l’esclusione del sito di San Silvestro dal piano di assegnazione delle frequenze. Poi, la delibera della giunta regionale, del settembre 2010, con cui è stato approvato lo studio di fattibilità per la delocalizzazione degli impianti radiotelevisivi presenti a San Silvestro, nonché la decisione della giunta regionale di inserire il sito off shore di Francavilla nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive. Infine, il provvedimento del consiglio comunale, del novembre 2011, con cui è stato espresso parere favorevole al trasferimento delle antenne da San Silvestro.

Il Tar del Lazio ha ritenuto fondate le contestazioni della Rai. «Le censure», scrivono i giudici, «appaiono nel loro complesso condivisibili. La competenza a disporre una siffatta delocalizzazione spettava al ministero dello Sviluppo economico che giammai l’aveva disposta». «Il suddetto dicastero», prosegue il Tar, «aveva dichiarato l’inidoneità radioelettrica del sito di Bussi sul Tirino e pertanto, come di recente acclarato dal Consiglio di Stato, le ordinanze regionali risultano, allo stato, superate dalla valutazione negativa del ministero». «L’eventuale trasferimento degli impianti radiotelevisivi è disposto dal ministero», concludono i giudici, «ma questo non ha mai adottato alcun provvedimento in tal senso
e né ha mai disposto la loro disattivazione. Al contrario, il ministero aveva manifestato la propria contrarietà alla delocalizzazione del sito di Pescara San Silvestro. Ne discende l’illegittimità della delibera che ha adottato la pianificazione delle frequenze».