Cannabis: legale Pellegrini, dubbi legittimità costituzionale

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L’avvocato Vincenzo Di Nanna, segretario di Amnistia, Giustizia, Libertà Abruzzi, solleva il dubbio di legittimità costituzionale nel caso Pellegrini dinanzi al Tribunale di Chieti.

Nel testo della memoria difensiva si legge infatti che “la kafkiana odissea giudiziaria sofferta dal Pellegrini dimostra la palese illegittimita’ costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e di ‘necessaria offensivita””, nonche’ violazione dell’art. 32 della Costituzione, “nella parte in cui non include tra le condotte assoggettate a mere sanzioni amministrative anche quella di coltivazione di piante di cannabis, laddove finalizzata all’esclusivo uso terapeutico”. Pelllegrini, musicista 47enne di Chieti, affetto da fibriomalgia, privo di cure nel carcetre teatino, era stato condannato per aver coltivato autonomamente la cannabis necessaria – secondo i suoi legali – all’unica terapia in gado di curare idolorosi sintomi della grave malattia invalidante “Il dubbio di legittimita’ costituzionale gia’ sollevato dalla Corte d’Appello di Brescia (sent. Cort. Cost. n. 109/2016)”, spiega il difensore, “per la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo della ingiustificata disparita’ di trattamento tra chi detiene per uso personale sostanza stupefacente e chi e’ sorpreso mentre ha in corso l’attivita’ di coltivazione finalizzata sempre al consumo personale, si trasforma in certezza assoluta quando, come nella concreta fattispecie, il futuro consumo personale della sostanza coltivata e’ stato prescritto dai medici per irrinunciabili esigenze terapeutiche. La violazione dell’art. 3 della Costituzione appare allora manifesta, in tutta la sua gravita’, nella parte in cui l’art. 73 T.U.ST. punisce la condotta di coltivazione di sostanze considerate ‘stupefacenti’ senza operare distinzione alcuna tra le possibili finalita’ dell’uso personale, ponendo quindi, arbitrariamente e irrazionalmente, sullo stesso piano la coltivazione per scopo ‘ludico’ e quella dettata da fondamentali, incomprimibili e primarie esigenze terapeutiche. Il dubbio di legittimita’ costituzionale sorge spontaneo quando la previsione della rilevanza penale di quest’ultimo tipo di condotta si traduce, come in questo caso, nella negazione del diritto alla salute e quindi, inevitabilmente, nella violazione dell’art. 32 della Costituzione”. La questione che dovrebbe allora sottoporsi al vaglio della Consulta consiste nella risoluzione di un confitto tra norme: “Il Legislatore, con lo scopo perseguito dall’incriminazione penale della condotta di coltivazione, non puo’ certo aver stabilito una deroga all’inderogabile principio sancito dall’art. 32 della Costituzione, pena la violazione del principio di ragionevolezza. Condotte analoghe a quelle contestate a Pellegrini appaiono inoltre prive della ‘necessaria offensivita”: la ratio dell’incriminazione penale collide infatti con le riconosciute proprieta’ terapeutiche della pianta (sancite dal Legislatore regionale), la cui asserita ‘nocivita” sembra la conseguenza del pregiudizio alimentato da decenni di sterile proibizionismo. Il riconosciuto beneficio terapeutico non puo’ razionalmente conciliarsi con l’affermazione di pericolo per il bene giuridico della salute pubblica”, conclude Di Nanna.