Processo Grandi Rischi bis, le motivazioni dell’assoluzione di Bertolaso

“Non si puo’ sostenere con certezza che le improvvide affermazioni pronunciate nell’intervista pre-riunione da De Bernardinis siano state preconfezionate e concordate, in chiave di rassicurazione sociale, nell’ottica di una colposa sottovalutazione del fenomeno in atto con l’odierno imputato (Guido Bertolaso ndr), cosi’ da poter attribuire anche a quest’ultimo la responsabilita’ gia’ riconosciuta a carico del Bernardo De Bernardinis”.

Questo uno dei passaggi contenuti nei motivi assolutori della Corte d’Appello dell’Aquila, che nel luglio scorso ha confermato la sentenza di primo grado “per non aver commesso il fatto”, del Tribunale sempre del capoluogo della regione Abruzzo, nei riguardi dell’ex numero uno del Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso, chiamato in causa dai familiari di alcune vittime del sisma 2009, tra cui l’avvocato Maurizio Cora, il medico chirurgo Vincenzo Vittorini e Antonietta Centofanti. Secondo i giudici dell’Appello la circostanza che sia Bertolaso (nella telefonata intercorsa con l’ex assessore regionale alla protezione civile, Daniela Stati) che Bernardo De Bernardinis, (nel corso dell’intervista pre-riunione) avessero sostenuto la tesi dello scarico di energia, la stessa deve ritenersi come “una coincidenza che seppur suggestiva sul piano indiziario non puo’ ritenersi sufficiente a dimostrare la fondatezza del quadro accusatorio. Per il collegio di secondo grado, l’intento di Bertolaso (assistito dall’avvocato e professore Filippo Dinacci) era stato quello di “contrastare i toni rassicuranti del comunicato stampa emanato dalla Protezione civile regionale e convocare una riunione di esperti alla luce di una popolazione disorientata dalle voci allarmistiche diffuse in quei giorni cosi’ che la stessa si sentisse tranquillizzata dagli esperti sull’assoluta imprevedibilita’ dei terremoti ed alla scarsa pericolosita’ in atto”. Nessun condizionamento dunque tra Bertolaso e il suo vice.

“Quest’ultimo – si legge nei motivi – aveva rilasciato l’intervista a titolo personale, richiamando valutazioni (lo scarico di energia, ndr) mutuate dalla comunita’ scientifica (dal ricercatore Valerio De Rubeis)”. Altro aspetto evidenziato dalla Corte l’impossibilita’ di poter contestare a Bertolaso il reato di omissione, per non aver corretto le affermazioni tranquillizzanti del suo vice. Secondo il collegio occorreva una specifica contestazione. Nessun condizionamento poi sulla comunita’ scientifica da parte dell’imputato, la quale “non ha ne’ trattato, ne’ condiviso la tesi dello scarico”. Infine sulla telefonata con la Stati, la Corte D’Appello ha evidenziato “come l’intento dell’imputato non fosse stato condiviso dagli esperti, anzi dagli atti c’e’ la prova del contrario ovvero della convocazione degli esperti della Commissione Grandi Rischi per un’attenta disamina”.