Propaganda elettorale, De Sanctis contro D’Alfonso: il giudice archivia

Infondatezza di qualsiasi ipotesi di reato rispetto alle accuse mosse da Augusto De Sanctis nei confronti dell’allora segretario regionale del Pd Rapino e dell’ex governatore D’Alfonso.

Per questa ragione il Gip Antonella Di Carlo ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. La vicenda risale all’autunno del 2016 quando il noto ambientalista Augusto De Sanctis segnalò all’Autorità Giudiziaria alcuni episodi, a suo dire, perseguibili in merito ad una missiva da lui ricevuta, a firma dell’allora presidente della Regione Luciano D’Alfonso, nella quale si faceva riferimento alla consultazione referendaria per la riforma della Costituzione. A questa missiva seguirono anche alcuni SMS, sempre di D’Alfonso, nei quali s’invitava De Sanctis a partecipare ad un evento politico a sostegno dell’assenso alla consultazione referendaria. Dopo una serie d’indagini da parte della Digos il 12 maggio del 2017 il Pm chiedeva l’archiviazione non ravvedendo ipotesi di reato. De Sanctis si è opposto ed ha chiesto indagini supplletive. Scrive il giudice nel suo dispositivo di archiviazione:

“Sottolineato che i perimetri di rispettiva competenza tra l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa sono ben delineati e diversificati già solo a livello costituzionale e che, quindi, le determinazioni amministrative, nel caso di specie relative alla missiva recapitata a mezzo posta ed emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, non danno luogo sic et simpliciter all’integrazione di reati, altrimenti risolvendosi nell’inutile duplicazione della reprimenda della stessa condotta, come indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sezione nella sentenza 20/03/2018 n. C537/16, ai fini che occupano del riscontro o meno di sostenibilità di giudizio dell’azione penale il vaglio è negativo. Relativamente al reato di cui all’art. 167 Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ancor prima dell’alternativa del dolo di profitto o di danno, difetta del tutto il profilo di “nocumento” che, alla luce della formulazione vigente della norma nell’inciso “Arrecare danno”, costituisce parte integrante dell’elemento oggettivo del reato (…)Relativamente all’abuso d’ufficio, la sussistenza del reato è esclusa perché la missiva a firma di D’Alfonso è stata redatta nella sua veste di Presidente della Regione e non nello svolgimento delle funzioni proprie della carica, costituendo lo svolgimento delle funzioni il limite esterno della condotta di reato che esclude la rilevanza dell’abuso di qualità.”