Coronavirus Abruzzo: bagno al mare o passeggiata in montagna, ecco a chi è consentito

La risposta nelle FAQ del Governo spiega chi può fare il bagno al mare o una passeggiata in montagna o nelle zone in cui si trovano i laghi in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Ai numerosi telespettatori di Rete8 e agli internauti che seguono rete8.it forniamo la risposta alle diverse domande su chi e come fruire di spiagge e sentieri di montagna in questo periodo di lockdown imposto dall’emergenza coronavirus.

Nelle sezione dedicata alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo e riguardanti il Decreto #IoRestoaCasa, nella giornata di ieri, sabato 25 aprile, nelle FAQ del Governo sono stati forniti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sull’argomento.

In particolare i chiarimenti sono stati forniti nella sezione relativa alle domande sugli “Spostamenti”. Alla domanda (inserita nella sezione FAQ) “Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?”

Il sito ufficiale del Governo ha fornito le seguenti risposte:

“Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.

Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda, quindi,  necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.

Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.

La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono”.

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