Omicidio Bevilacqua: “Fantauzzi agì per uccidere”

” Fantauzzi agiva con la precisa e chiara intenzione di cagionare la morte di Bevilacqua”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con la quale il gup del tribunale di Pescara, Colantonio, ha condannato a venti anni di reclusione, con rito abbreviato, Massimo Fantauzzi.

Antonio Bevilacqua fu ucciso a colpi di fucile in faccia il 16 settembre del 2017 nel cortile del pub BirraMi di via Verrotti a Montesilvano. Il giudice sottolinea che “si nota chiaramente, dalle immagini del sistema di videosorveglianza del pub, che l’imputato una volta avvicinatosi a Bevilacqua alzava la canna del fucile all’altezza del volto della vittima e sparava”. “Quindi – si legge ancora nelle motivazioni della sentenza- è evidente che Fantauzzi per avere la certezza di attingere la vittima in parti letali si avvicinava di molto a Bevilacqua, arrivando quasi a faccia a faccia con il predetto (come attestato anche dal consulente del pm). Quindi il gesto di puntare la canna del fucile verso una parte del corpo dove sono presenti organi vitali di rilievo: ciò porta ad escludere la fondatezza di quanto asserito dall’imputato in merito alla presunta volontà di cagionare solo lesioni alle gambe”.

Il gup Colantonio mette, inoltre, in luce che “Fantauzzi, dopo avere subito una ingiuria da Bevilacqua, era tornato a casa e aveva preso un’arma clandestina, che anni prima aveva trafugato al legittimo proprietario, per poi tornare al bar con il chiaro intento di uccidere la parte offesa. Riuscì nell’intento proprio in quanto sparò un colpo di arma da fuoco al viso della vittima da un distanza dalla quale era impossibile mancare il bersaglio”. Quindi il gup si sofferma sulla personalità di Fantauzzi, evidenziando che “la stessa dinamica dell’azione omicida dimostra come l’imputato sia soggetto di indole violenta, assolutamente privo di autocontrolllo, capace di aggredire, in maniera lucida, una giovane vita al solo scopo di soddisfare le proprie pulsioni criminali ed affermare il proprio potere”. Il gup, infine, rimarca che “seppure sia comprovato che Bevilacqua, poco prima, aveva offeso Fantauzzi indicandolo quale ‘infame’, nella condotta dell’omicida non può trovare rilievo l’attenuante della provocazione”.