Ultim’ora: l’INPS proroga la scadenza per i contributi del sisma 2016

Prorogata la scadenza (inizialmente fissata alla mezzanotte di oggi 15 gennaio) per il versamento e la rateizzazione dei contributi INPS sospesi a seguito del sisma 2016-17.

La nuova data è quella del 31 gennaio. Come richiesto da associazioni di categoria e imprese, slitta la scadenza per versare in unica soluzione o chiedere la rateizzazione dei contributi sospesi nelle aree del cratere sismico.

 

Questa la nota della direzione generale INPS:

La ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020.

Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno, pertanto, provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e al versamento dell’importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Precisazioni

Si precisa che la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta costituisce aiuto alle imprese soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, nei limiti del massimale del de minimis, anche con riferimento ai contributi dovuti dai lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dei liberi professionisti.

Per le imprese operanti nel “settore agricolo”, la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione dovuta dai lavoratori agricoli autonomi, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei limiti del massimale del de minimis ed è, pertanto, subordinata al rispetto della relativa normativa europea.

Analogamente, per le imprese del “settore pesca”, la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% per la contribuzione a carico dei datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione per i pescatori autonomi, costituisce aiuto sottoposto alla registrazione nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA) nei limiti del massimale del de minimis di riferimento, ferma restando la valutazione di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento.

Come riportato al paragrafo 3 del citato messaggio n. 78/2020, nelle more delle attività legate al riconoscimento degli aiuti di stato, come individuate nel citato messaggio, il versamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, liberi professionisti, pescatori autonomi e lavoratori agricoli autonomi dovrà essere effettuato nella misura del 100% con le modalità riportate nel messaggio medesimo.

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more degli adempimenti legati al riconoscimento degli aiuti di stato, come individuati nel citato messaggio n. 78/2020, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del committente e nella misura del 40% per la quota a carico del collaboratore.

L'autore

Carmine Perantuono
Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 1997. Ricopre il ruolo di Direttore Responsabile di Rete8.